LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 26
MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296
(DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007))

BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 21 dicembre 2007
Art. 12
Disposizioni transitorie
1. Le società adeguano i propri statuti a quanto previsto dalla presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
2. Conseguentemente alla sostituzione dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 25 del 1993, da parte dell'articolo 5 della presente legge, ERVET S.p.A. provvede ad adeguare la composizione della propria compagine sociale, con la conseguente variazione della quota percentuale della partecipazione azionaria della Regione Emilia-Romagna. L'articolo 5 della legge regionale n. 25 del 1993, nel testo previgente alla presente legge, continua ad applicarsi fino a quando non saranno dismesse le partecipazioni societarie detenute da ERVET S.p.A. in applicazione dell'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
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