LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 26
MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296
(DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007))
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BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 21 dicembre 2007
Art. 13
Pubblicità dei dati
1. La Giunta regionale pubblica sul proprio sito web l'elenco delle società totalmente o parzialmente partecipate indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio regionale.
2. La Giunta regionale pubblica altresì sul proprio sito web gli incarichi da essa conferiti nelle società cui partecipa e l'ammontare dei relativi compensi.
3. I dati di cui al presente articolo sono aggiornati ogni sei mesi.