LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 26
MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296
(DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007))
![Sito esterno](public/resources/themes/simple/images/document/chiocciola.gif)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 21 dicembre 2007
Art. 2
Organi di amministrazione e di revisione
1. In tutte le società partecipate dalla Regione il numero dei componenti del consiglio d'amministrazione da essa nominati o designati non può essere superiore a tre.
2. In conformità ai principi di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche desumibili dall'articolo 1, commi da 725 a 729 della legge n. 296 del 2006
, l'organismo di gestione delle società in cui la Regione detenga la totalità o la maggioranza della partecipazione è costituito da un unico amministratore, ovvero da un consiglio di amministrazione di tre o cinque membri, secondo quanto stabilito nelle specifiche leggi regionali che autorizzano la partecipazione.
![Sito esterno](public/resources/themes/simple/images/document/chiocciola.gif)
3. Salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione contabile delle società di cui all'articolo 1, comma 1 è monocratico.