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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 26

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 Sito esterno (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007))

BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 21 dicembre 2007

Art. 5
1. Alla legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 (Norme per la riorganizzazione dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - ERVET SpA) sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Oltre alla Regione possono essere soci gli enti locali della regione, altri enti pubblici, le università pubbliche aventi sede nella regione, nonché i consorzi o le associazioni fra detti enti.";
b)
al punto 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 le parole
"anche con"
sono sostituite dalla locuzione
"e di metodologie per";
c) i commi 2 e 3 dell'articolo 3 sono abrogati;
d)
alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 le parole
"pubblici della regione"
sono sostituite dalla seguente locuzione:
"soci o enti affidanti";
e)
al comma 1 dell'articolo 5 sono soppresse le parole
"e in allegato dai bilanci delle società partecipate";
f)
la lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente:
"c) il controllo analogo a quello esercitato dalla Regione Emilia-Romagna sulle proprie strutture e le verifiche che la Regione può a tal fine svolgere in corso d'opera e a consuntivo.";
g)
al comma 2 dell'articolo 6 la locuzione
"e comprensivo di tutte le iniziative della Società"
è soppressa e in sua vece è inserito il seguente periodo:
"In allegato al programma annuale sono riportate tutte le iniziative della società prestate in favore degli altri enti partecipanti o degli enti affidanti.";
h)
l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Art. 9
Organi sociali
1. Gli organi della società sono:
a) l'assemblea dei soci;
b) l'amministratore unico, ovvero il consiglio d'amministrazione ed il suo presidente;
c) il collegio sindacale.
2. La Regione nomina l'amministratore unico, ovvero il presidente e la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, nonché la maggioranza del collegio sindacale, a norma dell'articolo 2449 del codice civile.
3. L'autorizzazione alla partecipazione da parte della Regione alla società è subordinata alla condizione che il relativo statuto preveda che:
a) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro;
b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;
c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera a); detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo."

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