LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 26
MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007))
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 3
Compensi degli amministratori
1. Nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito agli amministratori non può essere superiore:
a) per l'amministratore unico all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;
b) per il presidente del consiglio di amministrazione al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;
c) per i restanti componenti del consiglio d'amministrazione alla somma di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio alle condizioni previste dalle singole leggi regionali che autorizzano la partecipazione della Regione Emilia-Romagna; detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.