Espandi Indice

Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale21/12/2007

Data di pubblicazione della legge modificante : 18/07/2014

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 26

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 Sito esterno (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007))

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2014 n. 15

Art. 3
Compensi degli amministratori
1. Nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito agli amministratori non può essere superiore:
a) per l'amministratore unico all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;
b) per il presidente del consiglio di amministrazione al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;
c) per i restanti componenti del consiglio d'amministrazione alla somma di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio alle condizioni previste dalle singole leggi regionali che autorizzano la partecipazione della Regione Emilia-Romagna; detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.

Espandi Indice