Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 21/12/2007 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 18/07/2014
LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 26
MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007))
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
INDICE
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Organi di amministrazione e di revisione
Art. 3 - Compensi degli amministratori
Art. 4 - Durata della carica
Art. 5 - Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1993
Art. 6 - Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1998
Art. 7 - Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1999
Art. 8 - Modifiche alla legge regionale n. 39 del 2000
Art. 9 - Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2003
Art. 10 - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004
Art. 11 - Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2007
Art. 12 - Disposizioni transitorie
Art. 13 - Pubblicità dei dati
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. In applicazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 730 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) la presente legge disciplina i limiti alla nomina o designazione e ai compensi degli amministratori delle società di cui la Regione Emilia-Romagna, anche unitamente ad enti da essa dipendenti o ad Aziende sanitarie, detiene la totalità o la maggioranza assoluta del capitale. È fatta salva l'applicazione generale dell'articolo 2, comma 1. Le norme della presente legge costituiscono condizione per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna.
2. Per le società partecipate dalla Regione non rientranti nel comma 1, qualora sussista una partecipazione anche di enti locali si applicano le norme generali previste per le società partecipate da detti enti. Per le restanti società partecipate dalla Regione resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'ordinamento civile.
3. La presente legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 733 della legge n. 296 del 2006 , non si applica alle società quotate in borsa e, ai fini del rispetto della competenza legislativa dello Stato di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione , non si applica alle società partecipate dallo Stato medesimo o da enti pubblici nazionali.
Art. 2
Organi di amministrazione e di revisione
1. In tutte le società partecipate dalla Regione il numero dei componenti del consiglio d'amministrazione da essa nominati o designati non può essere superiore a tre.
2. In conformità ai principi di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche desumibili dall'articolo 1, commi da 725 a 729 della legge n. 296 del 2006 , l'organismo di gestione delle società in cui la Regione detenga la totalità o la maggioranza della partecipazione è costituito da un unico amministratore, ovvero da un consiglio di amministrazione di tre o cinque membri, secondo quanto stabilito nelle specifiche leggi regionali che autorizzano la partecipazione.
3. Salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione contabile delle società di cui all'articolo 1, comma 1 è monocratico.
Art. 3
Compensi degli amministratori
1. Nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito agli amministratori non può essere superiore:
a) per l'amministratore unico all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;
b) per il presidente del consiglio di amministrazione al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;
c) per i restanti componenti del consiglio d'amministrazione alla somma di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio alle condizioni previste dalle singole leggi regionali che autorizzano la partecipazione della Regione Emilia-Romagna; detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.
Art. 4
Durata della carica
1. Il presidente e il consiglio di amministrazione non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.
Art. 5
Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1993
1. Alla legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 (Norme per la riorganizzazione dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - ERVET SpA) sono apportate le seguenti modifiche:
c) i commi 2 e 3 dell'articolo 3 sono abrogati;
g)
al comma 2 dell'articolo 6 la locuzione
"e comprensivo di tutte le iniziative della Società"
è soppressa e in sua vece è inserito il seguente periodo:"In allegato al programma annuale sono riportate tutte le iniziative della società prestate in favore degli altri enti partecipanti o degli enti affidanti.";
h)
l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Art. 9
Organi sociali
1. Gli organi della società sono:
a) l'assemblea dei soci;
b) l'amministratore unico, ovvero il consiglio d'amministrazione ed il suo presidente;
c) il collegio sindacale.
2. La Regione nomina l'amministratore unico, ovvero il presidente e la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, nonché la maggioranza del collegio sindacale, a norma dell'articolo 2449 del codice civile.
3. L'autorizzazione alla partecipazione da parte della Regione alla società è subordinata alla condizione che il relativo statuto preveda che:
a) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro;
b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;
c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera a); detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo."
Art. 6
Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1998
1.
Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28) sono aggiunte le seguenti lettere:
"e bis) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure, da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro;
e ter) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;
e quater) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera e bis); detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo; resta salva la possibilità di prevedere una specifica indennità per l'eventuale amministratore delegato;
e quinquies) salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione contabile sia monocratico."
Art. 7
Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1999
1. L'articolo 3 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 7 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla Società a responsabilità limitata "Reggio Children - Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità di tutti i bambini") è soppresso.
2.
Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 7 del 1999 è sostituito dal seguente:
"1. I diritti conseguenti alle quote di proprietà della Regione Emilia-Romagna nella Società a responsabilità limitata "Reggio Children - Centro internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità di tutti i bambini" sono esercitati dal Presidente della Giunta o da un suo delegato."
Art. 8
Modifiche alla legge regionale n. 39 del 2000
1.
All'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 39 (Acquisizione da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote della società "FERROVIE EMILIA-ROMAGNA Società a responsabilità limitata"), dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis La partecipazione della Regione alla società di cui all'articolo 1 è subordinata altresì alla condizione che il relativo statuto preveda che:
a) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure, da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro;
b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;
c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera a); detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo;
d) salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione contabile sia monocratico;
e) la Regione designi almeno un rappresentante nell'organismo di gestione."
Art. 9
Modifiche alla legge regionale n. 28 del 2003
1. All'articolo 37 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006) sono apportate le seguenti modificazioni:
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4 bis. L'autorizzazione alla partecipazione da parte della Regione alla società è subordinata altresì alla condizione che il relativo statuto preveda che:
a) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure, da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro;
b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico, non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;
c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi una delle condizioni che consentono di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera a); detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo."
Art. 10
Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2004
1.
All'articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. L'autorizzazione alla partecipazione da parte della Regione alla società di cui al comma 3 è subordinata alla condizione che il relativo statuto preveda che:
a) l'organismo di gestione sia costituito da un amministratore unico oppure da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati;
b) il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale;
c) il compenso lordo annuale onnicomprensivo spettante ai restanti componenti del consiglio d'amministrazione non sia superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora si verifichi la condizione che consente di prevedere un consiglio di amministrazione di cinque membri ai sensi della lettera a); detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo."
Art. 11
Modifiche alla legge regionale n. 20 del 2007
1.
Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 20 (Riordino di partecipazioni societarie regionali. Partecipazione alle Società Cermet società cons. a r.l. e Nuovaquasco società cons. a r.l.) è sostituito dai seguenti:
"2. L'organismo di gestione è costituito da un amministratore unico qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, oppure da un consiglio di amministrazione formato da un numero massimo di componenti non superiore a tre, ovvero a cinque qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro, interamente versati, ovvero abbia dichiarato, nei tre esercizi precedenti il rinnovo delle cariche, un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro.
2 bis. Il compenso lordo annuale onnicomprensivo dell'amministratore unico non sia superiore all'ottanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale, quello del presidente del consiglio di amministrazione, ove nominato, non sia superiore al sessanta per cento dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale. Per i restanti componenti del consiglio d'amministrazione il compenso lordo annuale onnicomprensivo non deve essere superiore all'importo di euro 2.500,00, aumentabili fino al doppio qualora la società abbia un capitale superiore a 2.000.000,00 di euro o abbia dichiarato nei tre esercizi precedenti un fatturato annuo superiore a 10.000.000,00 di euro; detto compenso annuale può essere aggiornato dalla Giunta regionale in relazione all'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.
2 ter. Salvo diversa previsione dell'ordinamento civile, anche in relazione alla dimensione del capitale sociale, l'organo di revisione contabile sia monocratico."
Art. 12
Disposizioni transitorie
1. Le società adeguano i propri statuti a quanto previsto dalla presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
2. Conseguentemente alla sostituzione dell'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 25 del 1993, da parte dell'articolo 5 della presente legge, ERVET S.p.A. provvede ad adeguare la composizione della propria compagine sociale, con la conseguente variazione della quota percentuale della partecipazione azionaria della Regione Emilia-Romagna. L'articolo 5 della legge regionale n. 25 del 1993, nel testo previgente alla presente legge, continua ad applicarsi fino a quando non saranno dismesse le partecipazioni societarie detenute da ERVET S.p.A. in applicazione dell'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 .
Art. 13
(abrogato da art. 13 L.R. 18 luglio 2014 n. 15)
Pubblicità dei dati
abrogato.