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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 27

RIDUZIONE DEL NUMERO DI COMPONENTI DEGLI ORGANI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM) E DELL'AZIENDA REGIONALE PER LA NAVIGAZIONE INTERNA (ARNI)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 21 dicembre 2007

Art. 1
1.
Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)) è sostituito dal seguente:
"1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto dal presidente e da due componenti."
2.
Il primo capoverso del comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2001 è sostituito dal seguente:
"6. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a un solo nome; in caso di parità risulta eletto il più anziano di età."
3.
Il comma 5 dell'articolo 3 bis della legge regionale n. 1 del 2001 è sostituito dal seguente:
"5. Al rinnovo integrale del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di singoli componenti, si procede entro sessanta giorni dalla cessazione della carica."
4.
Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 1 del 2001 è sostituito dal seguente:
"1. Ai componenti del Comitato è corrisposta, per dodici mensilità annuali, un'indennità mensile di funzione pari alle seguenti percentuali della indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali:
a) per il presidente del Comitato, quarantacinque per cento;
b) per gli altri componenti, trenta per cento."
5. Sono abrogati:
c) le parole ", a maggioranza assoluta dei suoi componenti" e ", con la maggioranza di cui al comma 1", contenute rispettivamente nei commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 1 del 2001.

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