LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 27
RIDUZIONE DEL NUMERO DI COMPONENTI DEGLI ORGANI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM) E DELL'AZIENDA REGIONALE PER LA NAVIGAZIONE INTERNA (ARNI)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 21 dicembre 2007
Art. 1
Modifiche alla legge regionale n. 1 del 2001
1.
Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)) è sostituito dal seguente:
2.
Il primo capoverso del comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2001 è sostituito dal seguente:
4.
Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 1 del 2001 è sostituito dal seguente:
"1. Ai componenti del Comitato è corrisposta, per dodici mensilità annuali, un'indennità mensile di funzione pari alle seguenti percentuali della indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali:
a) per il presidente del Comitato, quarantacinque per cento;
b) per gli altri componenti, trenta per cento."
5. Sono abrogati:
a) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 bis della legge regionale n. 1 del 2001;
b) il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 1 del 2001;
c) le parole ", a maggioranza assoluta dei suoi componenti" e ", con la maggioranza di cui al comma 1", contenute rispettivamente nei commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 1 del 2001.