LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 27
RIDUZIONE DEL NUMERO DI COMPONENTI DEGLI ORGANI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM) E DELL'AZIENDA REGIONALE PER LA NAVIGAZIONE INTERNA (ARNI)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 21 dicembre 2007
Art. 2
Modifiche alla legge regionale n. 1 del 1989
1.
Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 (Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)) è sostituito dal seguente:
2.
L'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 1989 è sostituito dal seguente:
"Art. 7
Revisore contabile
1. Il controllo della gestione finanziaria dell'azienda è esercitato da un revisore, iscritto nel registro dei revisori contabili, nominato dal presidente della Regione.
2. Il revisore contabile esamina i bilanci e il conto consuntivo e predispone apposita relazione. Trasmette al presidente della Regione una relazione semestrale sull'andamento della gestione finanziaria dell'azienda. A richiesta del presidente della Regione riferisce su specifici aspetti della gestione."
3. Sono abrogate le seguenti norme della legge regionale n. 1 del 1989:
a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4;
b) il comma 3 dell'articolo 5;
c) il comma 3 dell'articolo 11.