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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 27

RIDUZIONE DEL NUMERO DI COMPONENTI DEGLI ORGANI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM) E DELL'AZIENDA REGIONALE PER LA NAVIGAZIONE INTERNA (ARNI)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 188 del 21 dicembre 2007

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)) è sostituito dal seguente:
"1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto dal presidente e da due componenti."
2.
Il primo capoverso del comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2001 è sostituito dal seguente:
"6. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a un solo nome; in caso di parità risulta eletto il più anziano di età."
3.
Il comma 5 dell'articolo 3 bis della legge regionale n. 1 del 2001 è sostituito dal seguente:
"5. Al rinnovo integrale del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di singoli componenti, si procede entro sessanta giorni dalla cessazione della carica."
4.
Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 1 del 2001 è sostituito dal seguente:
"1. Ai componenti del Comitato è corrisposta, per dodici mensilità annuali, un'indennità mensile di funzione pari alle seguenti percentuali della indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali:
a) per il presidente del Comitato, quarantacinque per cento;
b) per gli altri componenti, trenta per cento."
5. Sono abrogati:
c) le parole ", a maggioranza assoluta dei suoi componenti" e ", con la maggioranza di cui al comma 1", contenute rispettivamente nei commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 1 del 2001.
Art. 2
1.
Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 14 gennaio 1989, n. 1 (Istituzione dell'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)) è sostituito dal seguente:
"1. La Commissione amministratrice è formata dal presidente e da altri due componenti eletti all'inizio di ogni legislatura dal Consiglio regionale con voto limitato a un solo nome."
2.
L'articolo 7 della legge regionale n. 1 del 1989 è sostituito dal seguente:
"Art. 7
Revisore contabile
1. Il controllo della gestione finanziaria dell'azienda è esercitato da un revisore, iscritto nel registro dei revisori contabili, nominato dal presidente della Regione.
2. Il revisore contabile esamina i bilanci e il conto consuntivo e predispone apposita relazione. Trasmette al presidente della Regione una relazione semestrale sull'andamento della gestione finanziaria dell'azienda. A richiesta del presidente della Regione riferisce su specifici aspetti della gestione."
3. Sono abrogate le seguenti norme della legge regionale n. 1 del 1989:
a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4;
b) il comma 3 dell'articolo 5;
c) il comma 3 dell'articolo 11.
4.
Al comma 2 dell'articolo 4 e all'articolo 8 i termini
"collegio dei revisori"
sono sostituiti con
"revisore contabile".
Art. 3
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla scadenza del mandato quinquennale dei componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano a decorrere dalla legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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