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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 28

DISPOSIZIONI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 189 del 21 dicembre 2007

Art. 1
Finalità e principi
1. La presente legge detta norme in ordine alle attività di acquisizione di beni e servizi nelle materie di competenza regionale, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, delle disposizioni relative alle materie di competenza esclusiva dello Stato e, per le materie di competenza concorrente, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili, in particolare, dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Sito esterno (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
2. Nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, la Regione Emilia-Romagna disciplina, relativamente ai profili di carattere organizzativo e di semplificazione procedimentale, lo svolgimento delle attività di acquisizione di beni e servizi secondo i principi di imparzialità, trasparenza, proporzionalità, adeguatezza, qualità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Persegue obiettivi di efficienza della spesa, di contenimento dei consumi energetici e di rispetto dell'ambiente mediante il ricorso ad acquisti che privilegino il basso impatto ambientale.
3. Per razionalizzare la spesa pubblica ed innovare le procedure di acquisizione di beni e servizi, la Regione valorizza il sistema regionale di acquisto di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) ed il ricorso alla struttura regionale, di seguito denominata "Agenzia Intercent-ER", a tal fine istituita.

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