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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 28

DISPOSIZIONI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 189 del 21 dicembre 2007

Art. 11
Valutazione delle offerte
1. Qualora l'aggiudicazione abbia luogo con il criterio del prezzo più basso, la gara è presieduta dal dirigente competente o da un suo delegato, e si svolge alla presenza di due testimoni nonché dell'ufficiale rogante nei casi in cui sia prevista la stipulazione in forma pubblica amministrativa.
2. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le amministrazioni aggiudicatrici nominano una commissione giudicatrice ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo n. 163 del 2006 Sito esterno.
3. La commissione giudicatrice è presieduta di norma da un dirigente e, in caso di mancanza in organico o qualora ciò sia richiesto da motivate ragioni organizzative, da un funzionario incaricato di funzioni apicali. Il ricorso ad esperti esterni è consentito nei casi di cui all'articolo 84, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 Sito esterno anche fra appartenenti a categorie diverse da quelle ivi indicate, purché l'esperienza sia garantita sulla base di criteri previamente individuati dall'amministrazione aggiudicatrice.
4. L'atto di nomina della commissione giudicatrice precisa se ad essa siano affidati anche gli adempimenti amministrativi relativi all'ammissibilità delle offerte.
5. La commissione giudicatrice valuta, in una o più sedute riservate, le offerte tecniche e procede all'attribuzione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara rende noti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche, dà lettura delle offerte economiche ed applica i criteri automatici di attribuzione dei punteggi relativi all'elemento prezzo.
6. Il soggetto che presiede la gara o la commissione giudicatrice ove ciò sia previsto dall'atto di nomina di cui al comma 4:
a) dispone le eventuali verifiche sulle offerte che appaiano anormalmente basse, anche avvalendosi delle strutture organizzative dell'amministrazione aggiudicatrice ovvero di apposita commissione tecnica ai sensi dell'articolo 88, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 Sito esterno;
b) redige la graduatoria delle offerte e dichiara l'aggiudicazione provvisoria.
7. L'amministrazione aggiudicatrice può prevedere l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse nei casi e con le modalità di cui all'articolo 124, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006 Sito esterno.

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