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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 28

DISPOSIZIONI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 189 del 21 dicembre 2007

Art. 12
Verifica dei requisiti
1. Ove non si proceda all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, la verifica dei requisiti per i quali sia ammessa la presentazione di dichiarazioni sostitutive è obbligatoria nei confronti del solo concorrente prescelto quale affidatario.
2. Nei casi e nei limiti di importo entro i quali è consentita l'acquisizione di beni o servizi in economia mediante affidamento diretto, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la verifica dei requisiti dichiarati dall'affidatario abbia luogo a campione su di un numero di affidamenti preventivamente stabilito da ciascuna amministrazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
3. L'accertata presenza di elementi non conformi a quelli dichiarati o la mancata prova del possesso dei requisiti, ove questa sia prescritta ai sensi delle vigenti disposizioni, comporta l'annullamento degli atti eventualmente già adottati in favore di chi abbia reso o si sia avvalso delle dichiarazioni.
4. Qualora l'accertamento dia esito negativo si può procedere, con le medesime modalità, nei confronti del concorrente che segue nella graduatoria.
5. È facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice, in qualsiasi fase delle procedure, richiedere chiarimenti e integrazioni sul contenuto di documenti, certificati e dichiarazioni presentate, nonché disporre accertamenti d'ufficio circa il possesso dei requisiti dichiarati.
6. Nel caso di aggiudicazione o affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara o la lettera di invito possono prevedere, per esigenze di economia procedimentale, la facoltà di effettuare le verifiche in ordine al possesso dei requisiti prima della valutazione delle offerte.

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