LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 28
DISPOSIZIONI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 189 del 21 dicembre 2007
Art. 15
Durata del contratto
1. I contratti devono avere termini e durata certi e, a norma dell'articolo 57, comma 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006
, non possono essere tacitamente rinnovati. I contratti per le forniture e i servizi di carattere ricorrente e pluriennale non possono avere durata superiore ai nove anni.
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2. Escluso il rinnovo tacito, è consentita la proroga dei contratti purché espressamente prevista, anche nella sua durata massima, nel bando di gara o nella lettera di invito per l'affidamento del contratto originario concluso a seguito di una procedura aperta, ristretta o di confronto concorrenziale ai sensi dell'articolo 27, comma 1 del decreto legislativo n. 163 del 2006
, ove applicabile. La facoltà di prorogare la durata del contratto incide, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del decreto legislativo n. 163 del 2006
, sul calcolo dell'importo stimato del contratto originario, ma non sulla determinazione dei requisiti richiesti per l'affidamento di quest'ultimo.
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3. La durata dei contratti può altresì essere motivatamente prorogata, nella misura strettamente necessaria, al fine di assicurare la continuità nella fornitura di beni o servizi. In tal caso la facoltà di proroga deve essere prevista nel contratto originario ed è consentita esclusivamente nelle more dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente. Per le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale la proroga è inoltre consentita nelle more dell'attivazione dei nuovi rapporti di accreditamento di cui alla legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997
) ed all'articolo 38 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
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4. La facoltà di prorogare la durata del contratto ai sensi dei commi 2 e 3 deve essere esercitata prima della sua scadenza ed in entrambi i casi le prestazioni sono rese alle stesse condizioni previste dal contratto originario, e senza compensi aggiuntivi.