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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 28

DISPOSIZIONI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 189 del 21 dicembre 2007

Art. 6
Responsabile del procedimento
1. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano un responsabile del procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di propria competenza.
2. Qualora l'acquisizione di beni o servizi sia effettuata mediante centrali di committenza, ovvero siano ad esse affidate le funzioni e le attività di stazione appaltante, ciascuna amministrazione interessata può nominare un responsabile del procedimento per le fasi di cui cura lo svolgimento.
3. Fino all'individuazione di cui ai commi 1 e 2, è responsabile del procedimento il dirigente nella cui competenza rientri la singola fase di cui cura lo svolgimento.
4. Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dal decreto legislativo n. 163 del 2006 Sito esterno, assicura l'impulso alle fasi procedimentali e ne cura il regolare, efficiente ed efficace svolgimento.
5. Il responsabile del procedimento cura l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione assicurando altresì l'accesso, la partecipazione e l'informazione dei soggetti qualificati ai sensi delle disposizioni vigenti. Ove accerti l'esistenza di fatti, atti o omissioni che rallentino lo svolgimento della procedura, di cause di nullità o annullamento del contratto, ne dà comunicazione scritta al dirigente competente all'adozione dell'atto conclusivo del procedimento. Ove accerti l'esistenza di inadempimenti o ritardi nella fase esecutiva, ne dà comunicazione scritta al dirigente nella cui competenza rientri il singolo contratto e ai preposti alla verifica di conformità di cui all'articolo 17.

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