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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 28

DISPOSIZIONI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 189 del 21 dicembre 2007

Art. 13
Aggiudicazione e conclusione del contratto
1. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'aggiudicazione definitiva, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria nei casi in cui i rispettivi ordinamenti prevedano l'approvazione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 Sito esterno. L'aggiudicazione definitiva diviene efficace ad esito delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti richiesti.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano, ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo n. 163 del 2006 Sito esterno, le modalità di comunicazione, anche per via elettronica, delle informazioni di cui all'articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006 Sito esterno.
3. Il contratto è concluso nelle forme di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto legislativo n. 163 del 2006 Sito esterno ed il dirigente nella cui competenza rientri il singolo contratto può non procedere alla stipulazione unicamente per vizi di legittimità nelle procedure di affidamento o per gravi motivi di interesse pubblico, previo esercizio dei poteri di autotutela.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che il contratto sia sottoposto ad approvazione e ad ulteriori controlli ai sensi dell'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 Sito esterno.

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