LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 28
DISPOSIZIONI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 189 del 21 dicembre 2007
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge si applicano all'acquisizione di beni e servizi da parte della Regione, delle agenzie, degli enti pubblici non economici e delle aziende pubbliche da essa dipendenti.
2. Si applicano altresì, ad eccezione dell'articolo 14, alle aziende ed agli enti del Servizio sanitario regionale che agiscono in forma singola o, preferibilmente, associata, anche di area vasta.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, di seguito denominati "amministrazioni aggiudicatrici", esercitano le relative funzioni secondo i rispettivi ordinamenti.