Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 20/05/2021 | |
2. | ![]() | 29/12/2020 | |
3. | ![]() | 31/07/2020 | |
4. | ![]() | 27/12/2017 | |
5. | ![]() | 23/12/2016 | |
6. | ![]() | 29/12/2015 | |
7. | ![]() | 30/06/2008 | |
8. | ![]() | 20/01/2004 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 21/12/2007
LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 28
DISPOSIZIONI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
BOLLETTINO UFFICIALE n. 189 del 21 dicembre 2007
Art. 6
Responsabile del procedimento
1. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano un responsabile del procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di propria competenza.
2. Qualora l'acquisizione di beni o servizi sia effettuata mediante centrali di committenza, ovvero siano ad esse affidate le funzioni e le attività di stazione appaltante, ciascuna amministrazione interessata può nominare un responsabile del procedimento per le fasi di cui cura lo svolgimento.
3. Fino all'individuazione di cui ai commi 1 e 2, è responsabile del procedimento il dirigente nella cui competenza rientri la singola fase di cui cura lo svolgimento.
4. Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dal decreto legislativo n. 163 del 2006
, assicura l'impulso alle fasi procedimentali e ne cura il regolare, efficiente ed efficace svolgimento.

5. Il responsabile del procedimento cura l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione assicurando altresì l'accesso, la partecipazione e l'informazione dei soggetti qualificati ai sensi delle disposizioni vigenti. Ove accerti l'esistenza di fatti, atti o omissioni che rallentino lo svolgimento della procedura, di cause di nullità o annullamento del contratto, ne dà comunicazione scritta al dirigente competente all'adozione dell'atto conclusivo del procedimento. Ove accerti l'esistenza di inadempimenti o ritardi nella fase esecutiva, ne dà comunicazione scritta al dirigente nella cui competenza rientri il singolo contratto e ai preposti alla verifica di conformità di cui all'articolo 17.