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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 28

DISPOSIZIONI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 28

Art. 10
Acquisizioni in economia
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, possono essere acquisiti in economia i beni e i servizi il cui importo stimato, in relazione al singolo contratto ed al netto di imposte ed oneri fiscali, sia inferiore alla soglia comunitaria, quando ragioni di economicità, efficacia e tempestività rendano sproporzionato o comunque inadeguato il ricorso ad altre procedure.
2. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle ipotesi previste dall'articolo 125, comma 10, del decreto legislativo n. 163 del 2006 Sito esterno.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano le tipologie, i limiti di importo e le modalità procedurali semplificate per le acquisizioni di beni e servizi in economia.
4. Per l'acquisizione di beni e servizi da parte della Regione, nel rispetto delle attribuzioni statutarie degli organi regionali, gli adempimenti di cui al comma 3 concernenti le strutture della Giunta regionale sono assolti con deliberazione della medesima.

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