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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 28

DISPOSIZIONI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 28

Art. 19
Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, sono abrogati:
a) la legge regionale 25 febbraio 2000, n. 9 (Disposizioni in materia di forniture e servizi);
b) il comma 5 dell'articolo 26 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento generale di variazione);
c) gli articoli da 66 a 80, nonché i commi 3 e 5 dell'articolo 81 del Capo VII della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22 (Norme per l'utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità nell'unità sanitaria locale);
d) la lettera b) del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno);
e) i commi 4, 7 e 9 dell'articolo 27, gli articoli 29 e 30, il comma 2 dell'articolo 31 e l'articolo 33 del Titolo VI della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere);
f) il regolamento regionale 14 marzo 2001, n. 6 (Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi e per il funzionamento delle casse economali).

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