Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | 21/12/2007 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 20/12/2013
LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 28
DISPOSIZIONI PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 15
(modificato comma 3 da art. 47 L.R. 20 dicembre 2013, n. 28)
Durata del contratto
1. I contratti devono avere termini e durata certi e, a norma dell'articolo 57, comma 7 del decreto legislativo n. 163 del 2006 , non possono essere tacitamente rinnovati. I contratti per le forniture e i servizi di carattere ricorrente e pluriennale non possono avere durata superiore ai nove anni.
2. Escluso il rinnovo tacito, è consentita la proroga dei contratti purché espressamente prevista, anche nella sua durata massima, nel bando di gara o nella lettera di invito per l'affidamento del contratto originario concluso a seguito di una procedura aperta, ristretta o di confronto concorrenziale ai sensi dell'articolo 27, comma 1 del decreto legislativo n. 163 del 2006 , ove applicabile. La facoltà di prorogare la durata del contratto incide, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del decreto legislativo n. 163 del 2006 , sul calcolo dell'importo stimato del contratto originario, ma non sulla determinazione dei requisiti richiesti per l'affidamento di quest'ultimo.
3. La durata dei contratti può altresì essere motivatamente prorogata, nella misura strettamente necessaria, al fine di assicurare la continuità nella fornitura di beni o servizi. In tal caso la facoltà di proroga ... è consentita esclusivamente nelle more dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente. Per le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale la proroga è inoltre consentita nelle more dell'attivazione dei nuovi rapporti di accreditamento di cui alla legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997 ) ed all'articolo 38 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
4. La facoltà di prorogare la durata del contratto ai sensi dei commi 2 e 3 deve essere esercitata prima della sua scadenza ed in entrambi i casi le prestazioni sono rese alle stesse condizioni previste dal contratto originario, e senza compensi aggiuntivi.