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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2007, n. 13

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 108 del 26 luglio 2007

Art. 28
1.
Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle Leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), è soppressa la seguente locuzione
"sulla base delle direttive della Giunta regionale".
2.
Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 1998, la locuzione
"lettere a) e b)"
è sostituita con la locuzione
"lettere a), b) e c)".
3.
Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 7 del 1998 è sostituito dal seguente:
"2. La Regione, sulla base della convenzione di cui al comma 1, stipula altresì appositi contratti con APT Servizi per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a) e delle altre attività commissionate alla società.".
4.
Al comma 4 dell'articolo 13 bis della legge regionale n. 7 del 1998, è soppressa la seguente locuzione
"previsti dall'atto costitutivo e".
5.
Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 7 del 1998 la lettera
"b)"
è sostituita dalla lettera
"c)".
6.
Al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 7 del 1998, la locuzione
"con specifiche disposizioni da prevedersi nelle direttive applicative"
è sostituita con la locuzione
"secondo criteri stabiliti nel rispetto".

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