LEGGE REGIONALE 26 luglio 2007, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 108 del 26 luglio 2007
Art. 4
Interventi nel settore dell'artigianato
1. Per la promozione dello sviluppo e della qualificazione delle imprese artigiane secondo le finalità indicate nella legge regionale 16 maggio 1994, n. 20 (Norme per la qualificazione dell'impresa artigiana), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.2.3.8270 - Sviluppo e qualificazione dell'impresa artigiana - è disposta la seguente autorizzazione di spesa:
a) | Cap. 22258 | "Contributi a Enti locali territoriali per l'allestimento e il potenziamento delle aree di insediamento delle imprese artigiane e la realizzazione di infrastrutture di reti nonchè di centri integrati di servizio (art. 5, comma 1, lett. c bis), L.R. 16 maggio 1994, n. 20)" |
Esercizio 2007: | Euro | 5.000.000,00 |