LEGGE REGIONALE 26 luglio 2007, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 27
(aggiunto comma 1 bis. da art. 21 L.R. 26 luglio 2012, n. 9)
Proroga del programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico per gli anni 2003-2005 e del programma triennale per le attività produttive 2003-2005
1. Il programma triennale per le attività produttive 2003-2005, in attuazione degli articoli 54 e 55 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) e il programma regionale per la ricerca industriale, l'innovazione e il trasferimento tecnologico per gli anni 2003-2005, in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico), sono prorogati fino ad approvazione dei nuovi programmi da parte dell'Assemblea Legislativa.
1 bis. I procedimenti avviati sulla base dei programmi per gli anni 2003-2005, di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalità previste nei programmi stessi.