LEGGE REGIONALE 26 luglio 2007, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 19
Società per azioni per la fornitura della rete regionale
1. La Regione Emilia-Romagna, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 10, commi 3 e 4, della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), è autorizzata a stanziare, nell'esercizio 2007, la somma di Euro 120.000,00, per la sottoscrizione delle azioni. Cap. 86500 U.P.B. 1.7.2.3.29150 - Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso di approvazione.