LEGGE REGIONALE 26 luglio 2007, n. 13
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2007 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2007-2009. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
Art. 31
Modifiche alla legge regionale n. 6 del 2004
1.
Dopo il comma 10 dell'articolo 43 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), sono inseriti i seguenti commi:
"10 bis. I posti di direttore di agenzie regionali, anche con personalità giuridica autonoma, e di enti pubblici non economici della Regione che operano con personale regionale non sono ricompresi nella dotazione organica della Regione.
"10 ter. La disposizione di cui al comma 10 bis si applica anche alle agenzie e enti pubblici non economici già istituiti.".