Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15

SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 110 del 27 luglio 2007

CAPO III
Interventi di sostegno economico
Art. 10
Borse di studio
1. La borsa di studio è una provvidenza resa in denaro o servizi, riservata agli studenti capaci e meritevoli, privi o carenti di mezzi, in regola con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario a favore della Regione.
2. La borsa di studio è attribuita tramite concorso e limitatamente alla frequenza, per la prima volta, dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di laurea specialistica a ciclo unico, di specializzazione e dei corrispondenti titoli accademici rilasciati dagli Istituti dell'alta formazione artistica e musicale e dagli altri Istituti di grado universitario.
3. I bandi di concorso pubblicati annualmente dall'Azienda indicano i requisiti di merito necessari per il mantenimento della borsa di studio in ogni anno accademico, nonché le condizioni, le modalità e i tempi di eventuale restituzione all'Azienda stessa.
4. La borsa di studio non è cumulabile con analoghi benefici di altre istituzioni pubbliche o private. Resta ferma la facoltà di opzione da parte degli interessati.
5. La borsa di studio è cumulabile con i prestiti di cui all'articolo 11, comma 3, e con i contributi integrativi di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c), nonché con le borse dei programmi di mobilità internazionale.
Art. 11
Prestiti
1. Agli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di laurea specialistica a ciclo unico, di specializzazione, nonché ai corsi degli Istituti dell'alta formazione artistica e musicale e degli altri Istituti di grado universitario che rilasciano corrispondenti titoli accademici, in regola con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario a favore della Regione, vengono concessi prestiti, tramite concorso. L'Azienda costituisce e gestisce un fondo di rotazione per la concessione dei prestiti di cui al presente comma.
2. Il prestito di cui al comma 1 deve essere restituito, senza interessi, entro il termine massimo di un anno dall'accertamento della perdita dei requisiti di merito, secondo modalità definite dai bandi di concorso. Per studenti meritevoli ai sensi dell'articolo 10, comma 1, che risultino privi o carenti di mezzi, il prestito è a fondo perduto.
3. L'Azienda attiva, altresì, convenzioni con istituti di credito per la concessione di ulteriori prestiti, anche per favorire la mobilità internazionale, erogabili, tramite concorso, ai destinatari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).
4. I prestiti di cui al comma 3 sono cumulabili con le borse di studio, gli assegni formativi e i contributi di cui alla presente legge.
Art. 12
Assegni formativi
1. Gli assegni formativi costituiscono un concorso economico per ridurre i costi d'iscrizione e frequenza a master e a percorsi di alta formazione e specializzazione.
2. Gli assegni formativi sono attribuiti per una sola volta nel corso degli studi e tramite concorso.
3. Gli assegni formativi sono cumulabili con i prestiti di cui all'articolo 11, comma 3, e con i contributi integrativi di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c).
Art. 13
Contributi
1. I contributi, attribuibili per concorso, sono:
a) contributi per la partecipazione a percorsi accademico-formativi connessi a specifici obiettivi di sviluppo regionale;
b) contributi integrativi della borsa di studio e degli assegni formativi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale;
c) contributi integrativi della borsa di studio e degli assegni formativi per studenti disabili;
d) contributi per studenti che, per eccezionali e comprovati motivi, abbiano registrato un ritardo nel raggiungimento dei requisiti di merito.
2. I contributi sono concessi una sola volta nel corso degli studi, fatta eccezione per i contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, che possono essere concessi una sola volta per ciascun livello di corso di studi.

Espandi Indice