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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15

SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 110 del 27 luglio 2007

INDICE

Espandere area cap1 CAPO I - Principi generali
Espandere area cap2 CAPO II - Misure di accompagnamento
Espandere area cap3 CAPO III - Interventi di sostegno economico
Espandere area cap4 CAPO IV - I servizi per l'accoglienza
Espandere area cap5 CAPO V - Controlli, sanzioni, recupero crediti
Espandere area cap6 CAPO VI - L'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori
Espandere area cap7 CAPO VII - Disposizioni transitorie e finali
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
CAPO I
Principi generali
Art. 1
Finalità
1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna, al fine di concorrere allo sviluppo e alla qualità sociale della comunità regionale, in attuazione dell'articolo 1, comma 1 dello Statuto, degli articoli 3 e 34 della Costituzione e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali definiti a livello nazionale, promuove e disciplina un sistema integrato di servizi ed interventi volto a rendere effettivo il diritto di raggiungere i più alti gradi dell'istruzione, del sapere e delle competenze ed a garantire l'uniformità di trattamento su tutto il territorio regionale, specificatamente mirato a:
a) favorire e promuovere, in condizioni di pari opportunità, il conseguimento dei più alti livelli formativi, con particolare attenzione per i capaci e meritevoli, ancorché privi o carenti di mezzi;
b) favorire e promuovere, in raccordo con le istituzioni universitarie, gli enti di ricerca e gli enti economici, l'internazionalizzazione dei percorsi formativi, di ricerca e professionali;
c) elevare quantitativamente e qualitativamente gli esiti positivi della formazione superiore, della ricerca e dell'occupazione in ambito regionale, d'intesa con Università, enti locali, enti economici e parti sociali;
d) promuovere un sistema informativo di supporto nella scelta delle opportunità in materia di istruzione universitaria e di alta formazione, compresa la formazione per la ricerca;
e) favorire la positiva integrazione tra popolazione studentesca, in particolare non residente, e comunità locali, promuovendo un ampio e diversificato sistema di accoglienza in raccordo con gli enti locali.
Art. 2
Destinatari degli interventi
1. Hanno diritto di usufruire dei servizi e degli interventi di cui alla presente legge indipendentemente dallo Stato o Regione di provenienza:
a) studenti iscritti alle Università, agli Istituti universitari, agli Istituti dell'alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 Sito esterno (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), nonché agli Istituti superiori di grado universitario, con sede in Emilia-Romagna;
b) neolaureati presso gli istituti di cui alla lettera a) inseriti in progetti di ricerca, in progetti di mobilità internazionale e in progetti di inserimento lavorativo;
c) studenti e neolaureati stranieri inseriti in programmi di mobilità internazionale con finalità formativa o lavorativa e in programmi di ricerca che si svolgano nel territorio dell'Emilia-Romagna;
d) ricercatori e professori provenienti da altre Università o istituti di ricerca italiani o stranieri nell'ambito di accordi e collaborazioni internazionali con le Università e gli enti di ricerca aventi sede in Emilia-Romagna.
Art. 3
Tipologie d'intervento
1. La Regione persegue le finalità di cui all'articolo 1 mediante:
a) interventi di sostegno economico, attribuibili per concorso, per prestiti, borse di studio, assegni formativi e altri contributi;
b) servizi di sostegno e accompagnamento alle attività di studio, alle attività di ricerca, alla mobilità internazionale e all'inserimento e sviluppo professionale;
c) interventi di edilizia finalizzati ai servizi per l'accoglienza;
d) attività di documentazione e ricerca, di analisi e monitoraggio.
Art. 4
Programmazione regionale
1. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano regionale degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge.
2. Il piano, di norma triennale, indica gli obiettivi generali da perseguire e quelli da realizzare in via prioritaria, nonché le azioni e gli strumenti necessari.
3. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e Relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università), promuove la stipula di accordi e intese con le Università per la creazione della rete integrata degli interventi e dei servizi per lo studio e la ricerca.
4. La Giunta regionale, previo parere della commissione assembleare competente, approva:
a) gli standard minimi di qualità dei servizi;
b) i criteri per la determinazione da parte dell'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori di cui all'articolo 19, di seguito denominata Azienda, dei requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi e dei servizi attribuibili per concorso, con particolare riferimento ai requisiti di reddito e di merito;
c) i limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi dei sostegni economici;
d) i criteri per perseguire un sostanziale equilibrio nell'attribuzione di servizi e di interventi di sostegno economico;
e) i criteri di accreditamento dei soggetti interessati ad entrare a far parte del sistema abitativo regionale;
f) gli standard a cui devono corrispondere le strutture immobiliari per le quali sia richiesto l'accesso alle agevolazioni, previste dalla legge statale o regionale, riservate allo sviluppo e alla conservazione del patrimonio destinato ai servizi abitativi, con particolare riferimento agli standard relativi alla sicurezza, al risparmio energetico e alla tutela ambientale ai sensi della normativa nazionale e regionale;
g) i criteri e le modalità, in conformità ai principi di equilibrio economico-finanziario, riguardanti l'accensione di mutui e prestiti da parte dell'Azienda.
5. La Giunta regionale provvede ad accreditare, sulla base dei criteri di cui al comma 4, lettera e), i soggetti interessati ad entrare a far parte del sistema abitativo regionale.
6. La Giunta regionale assegna annualmente all'Azienda i finanziamenti stabiliti dalla legge di bilancio regionale e, con cadenza biennale, definisce il limite massimo di spesa per il personale.
7. Alle riunioni della Conferenza Regione-Università di cui al comma 3 partecipa, senza diritto di voto, il Presidente dell'Azienda, o un suo delegato, per le materie di cui alla presente legge.
Art. 5
Conferenza regionale dei Comuni con sede universitaria
1. È istituita la Conferenza regionale dei Comuni aventi sede universitaria, con funzioni consultive, di confronto e collaborazione istituzionale nelle materie di cui alla presente legge.
2. La Conferenza esprime parere in ordine al piano, nonché agli accordi e alle intese di cui all'articolo 4, commi 1 e 3.
3. La Conferenza è nominata dal Presidente della Regione ed è composta da:
a) l'Assessore regionale competente per materia, che la presiede;
b) i Sindaci dei Comuni interessati o loro delegati.
4. Alle riunioni della Conferenza regionale dei Comuni con sede universitaria partecipa senza diritto di voto il Presidente dell'Azienda, o un suo delegato, e il Presidente, o un suo delegato, delle società di sostegno allo sviluppo universitario, partecipate dai Comuni, presenti sul territorio regionale.
5. Le funzioni di segreteria sono espletate dalla struttura regionale competente allo svolgimento delle funzioni di segreteria della Conferenza Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), che cura, altresì, il coordinamento fra i due organi.
Art. 6
Consulta regionale degli studenti
1. Al fine di garantire il coinvolgimento e l'effettiva partecipazione degli studenti alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge, con particolare riguardo alla verifica sull'impatto delle innovazioni introdotte, è istituita la Consulta regionale degli studenti, composta dagli studenti designati, fra i propri componenti, dai Consigli studenteschi delle Università e dagli equivalenti organi di rappresentanza studentesca degli altri Istituti di grado universitario.
2. La Consulta è nominata dal Presidente della Regione ed è composta da ventuno membri: sette dell'Università di Bologna, garantendo un'adeguata rappresentanza dei poli universitari della Romagna, quattro dell'Università di Parma, tre dell'Università di Ferrara, tre dell'Università di Modena e Reggio Emilia, due delle Università di Piacenza, due degli altri Istituti di grado universitario con sede in Emilia-Romagna.
3. I membri della Consulta durano in carica due anni e decadono qualora venga meno il requisito dell'appartenenza a uno degli organismi designanti di cui al comma 1. Possono essere rinnovati una sola volta.
4. Il funzionamento della Consulta è disciplinato da apposito regolamento adottato dalla stessa. La Consulta elegge al proprio interno il Presidente.
5. La Consulta svolge le seguenti funzioni:
a) esprime parere obbligatorio e formula proposte in merito al piano regionale degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1;
b) esprime pareri in merito agli atti di cui all'articolo 4, comma 4, lettere a), b) e c);
c) acquisisce dall'Azienda dati e informazioni utili per la formulazione di valutazioni e proposte migliorative della qualità dei servizi offerti.
6. Ai componenti della Consulta è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni in cui vengono espressi i pareri di cui al comma 5, lettere a) e b), il cui importo è stabilito dalla Giunta regionale e comunque nell'ambito dei finanziamenti a tale scopo previsti in sede di approvazione della legge di bilancio regionale.
Art. 7
Partecipazione agli organi consultivi
1. La partecipazione agli organi consultivi previsti dalla presente legge è senza oneri per la Regione, fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 6, comma 6.
CAPO II
Misure di accompagnamento
Art. 8
Sportello unico per lo studente
1. Lo Sportello unico per lo studente, attivato presso ciascuna sede universitaria centrale o decentrata o sede d'Istituti dell'alta formazione artistica e musicale o di altri Istituti di grado universitario, raccoglie ed integra le informazioni e i servizi offerti dalla pluralità di soggetti pubblici e privati.
2. Lo Sportello unico fornisce:
a) informazioni sulle condizioni e agevolazioni per l'accesso all'offerta formativa di grado universitario e dell'alta formazione, a livello regionale, nazionale e internazionale;
b) facilitazione all'accesso ai dati informativi e ai servizi per il lavoro fruibili sulle reti dedicate a livello regionale, nazionale e internazionale;
c) facilitazione all'accesso alle informazioni e ai servizi per studenti disabili;
d) facilitazione all'accesso alle informazioni e servizi per stranieri;
e) servizi interattivi su rete telematica per l'adempimento delle pratiche amministrativo-contabili necessarie per la fruizione degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge.
Art. 9
Servizi di accompagnamento
1. Al fine di garantire la piena partecipazione alle attività formative e facilitare la transizione dallo studio al lavoro sono realizzati servizi:
a) di sostegno e assistenza per studenti disabili, diversificati in funzione della disabilità e in raccordo con le competenze di altri soggetti istituzionali;
b) di supporto alla definizione e alla realizzazione di piani individuali di sviluppo formativo e professionale;
c) di promozione e attivazione di esperienze d'incontro con il mondo del lavoro, con particolare riferimento a misure di orientamento;
d) di sostegno alla partecipazione a percorsi accademico-formativi connessi a specifici obiettivi di sviluppo regionale.
CAPO III
Interventi di sostegno economico
Art. 10
Borse di studio
1. La borsa di studio è una provvidenza resa in denaro o servizi, riservata agli studenti capaci e meritevoli, privi o carenti di mezzi, in regola con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario a favore della Regione.
2. La borsa di studio è attribuita tramite concorso e limitatamente alla frequenza, per la prima volta, dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di laurea specialistica a ciclo unico, di specializzazione e dei corrispondenti titoli accademici rilasciati dagli Istituti dell'alta formazione artistica e musicale e dagli altri Istituti di grado universitario.
3. I bandi di concorso pubblicati annualmente dall'Azienda indicano i requisiti di merito necessari per il mantenimento della borsa di studio in ogni anno accademico, nonché le condizioni, le modalità e i tempi di eventuale restituzione all'Azienda stessa.
4. La borsa di studio non è cumulabile con analoghi benefici di altre istituzioni pubbliche o private. Resta ferma la facoltà di opzione da parte degli interessati.
5. La borsa di studio è cumulabile con i prestiti di cui all'articolo 11, comma 3, e con i contributi integrativi di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c), nonché con le borse dei programmi di mobilità internazionale.
Art. 11
Prestiti
1. Agli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di laurea specialistica a ciclo unico, di specializzazione, nonché ai corsi degli Istituti dell'alta formazione artistica e musicale e degli altri Istituti di grado universitario che rilasciano corrispondenti titoli accademici, in regola con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario a favore della Regione, vengono concessi prestiti, tramite concorso. L'Azienda costituisce e gestisce un fondo di rotazione per la concessione dei prestiti di cui al presente comma.
2. Il prestito di cui al comma 1 deve essere restituito, senza interessi, entro il termine massimo di un anno dall'accertamento della perdita dei requisiti di merito, secondo modalità definite dai bandi di concorso. Per studenti meritevoli ai sensi dell'articolo 10, comma 1, che risultino privi o carenti di mezzi, il prestito è a fondo perduto.
3. L'Azienda attiva, altresì, convenzioni con istituti di credito per la concessione di ulteriori prestiti, anche per favorire la mobilità internazionale, erogabili, tramite concorso, ai destinatari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b).
4. I prestiti di cui al comma 3 sono cumulabili con le borse di studio, gli assegni formativi e i contributi di cui alla presente legge.
Art. 12
Assegni formativi
1. Gli assegni formativi costituiscono un concorso economico per ridurre i costi d'iscrizione e frequenza a master e a percorsi di alta formazione e specializzazione.
2. Gli assegni formativi sono attribuiti per una sola volta nel corso degli studi e tramite concorso.
3. Gli assegni formativi sono cumulabili con i prestiti di cui all'articolo 11, comma 3, e con i contributi integrativi di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c).
Art. 13
Contributi
1. I contributi, attribuibili per concorso, sono:
a) contributi per la partecipazione a percorsi accademico-formativi connessi a specifici obiettivi di sviluppo regionale;
b) contributi integrativi della borsa di studio e degli assegni formativi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale;
c) contributi integrativi della borsa di studio e degli assegni formativi per studenti disabili;
d) contributi per studenti che, per eccezionali e comprovati motivi, abbiano registrato un ritardo nel raggiungimento dei requisiti di merito.
2. I contributi sono concessi una sola volta nel corso degli studi, fatta eccezione per i contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, che possono essere concessi una sola volta per ciascun livello di corso di studi.
CAPO IV
I servizi per l'accoglienza
Art. 14
Servizio abitativo
1. Il servizio abitativo è finalizzato a garantire la partecipazione alle attività formative e di ricerca dell'Università e degli altri Istituti di cui all'articolo 2 e a favorire la mobilità e lo scambio internazionale.
2. Il servizio abitativo è rivolto a tutti i destinatari di cui all'articolo 2 ed è prioritariamente riservato, tramite concorso, a quelli previsti dallo stesso articolo 2, comma 1, lettera a).
3. Il servizio abitativo si caratterizza per ampiezza di tipologie e soluzioni, nonché di diffusione territoriale, in funzione della differenziazione e diversificazione della domanda espressa dai destinatari di cui all'articolo 2.
4. Il servizio abitativo è costituito dall'offerta dell'Azienda e dall'offerta delle Università e di altri soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 4, comma 4.
5. Attraverso punti informativi unificati, distinti per ambiti provinciali, i soggetti gestori di cui al comma 4 rendono pubbliche le modalità di utilizzo del servizio e la partecipazione degli utenti ai costi.
Art. 15
Edilizia universitaria
1. Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 4, la Regione, nel rispetto dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) ) promuove la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedano l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature, anche in integrazione con la normativa in materia di alloggi e residenze per studenti universitari e di edilizia residenziale pubblica.
2. La Giunta regionale assegna all'Azienda in via prioritaria, nonché a soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera e), a norma di quanto previsto dalla legge regionale 12 dicembre 1985, n. 29 (Norme generali sulle procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di Province, di Comuni, Comunità Montane, Consorzi di Enti locali) i finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1.
Art. 16
Servizio di ristorazione
1. Il servizio di ristorazione è organizzato in modo da garantire la diffusione dell'offerta ed un'ampia gamma di tipologie ristorative.
2. L'Azienda stabilisce le modalità di utilizzazione del servizio, nonché la partecipazione degli utenti al costo del servizio, al fine di garantire l'economicità della gestione.
CAPO V
Controlli, sanzioni, recupero crediti
Art. 17
Controlli e sanzioni
1. Le domande per l'accesso ai servizi e agli interventi attribuibili tramite concorso, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, nonché all'eventuale domicilio presso la sede degli studi frequentata, sono presentate avvalendosi della facoltà di presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
2. L'Azienda esercita la funzione di accertamento e controllo sulla veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 1, direttamente e d'intesa con le strutture dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza. A tal fine l'Azienda può usare il metodo della verifica con controlli a campione, che interessino annualmente almeno il 20 per cento degli idonei a beneficiare dei servizi e degli interventi a concorso. Nell'espletamento di tali controlli l'Azienda può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità, che comunque non siano tali da incidere sull'accesso ai benefici e sull'entità degli stessi, così come previsto dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 Sito esterno (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).
3. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire degli interventi e dei servizi della presente legge, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma d'importo doppio rispetto a quella percepita, in denaro o servizi, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per tutta la durata del corso degli studi, salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.
4. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 è di competenza dell'Azienda, nel rispetto delle disposizioni normative di cui alla legge regionale riguardante la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale.
Art. 18
Recupero crediti
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, gli studenti sono tenuti alla restituzione di quanto riscosso in denaro e servizi in tutti i casi di revoca dei benefici disciplinati dai bandi di concorso.
2. L'Azienda disciplina nei bandi di concorso i tempi e le modalità di restituzione. Nel caso di mancata restituzione entro la scadenza, gli studenti sono tenuti al pagamento degli interessi legali e moratori, che maturano a far data dalla scadenza fissata dall'Azienda per la restituzione.
3. I debiti degli studenti di cui al presente articolo non vengono richiesti agli eredi.
CAPO VI
L'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori
Art. 19
L'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori
1. È istituita l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, ente dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.
2. L'Azienda provvede a:
a) definire annualmente, sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 4, i requisiti per l'accesso ai servizi e agli interventi e il sistema tariffario riferito ai diversi servizi e approvare i relativi bandi di concorso;
b) stabilire, sulla base delle disponibilità finanziarie, l'ammontare annuale degli interventi di sostegno economico accessibili tramite concorso;
c) esercitare funzioni di accertamento e controllo e comminare le sanzioni, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17;
d) recuperare i crediti maturati a seguito della revoca degli interventi di cui alla presente legge ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18;
e) gestire i servizi e gli interventi di cui alla presente legge secondo criteri di economicità;
f) costituire e gestire il fondo di rotazione di cui all'articolo 11, comma 1, e provvedere al recupero dei prestiti concessi con tale fondo, con le modalità e i tempi di cui all'articolo 11, comma 2;
g) assumere iniziative volte all'acquisizione di nuove risorse da destinare ai servizi e agli interventi di cui alla presente legge;
h) svolgere secondo criteri di economicità, nell'ambito degli interventi di cui alla presente legge, le proprie prestazioni anche in rapporto convenzionale con soggetti pubblici o privati.
3. L'Azienda partecipa al sistema informativo regionale (SIR) e al sistema regionale di negoziazione telematica ai sensi della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione).
4. L'Azienda svolge le proprie attività anche mediante accordi o convenzioni con soggetti pubblici o privati operanti negli ambiti della presente legge, secondo il principio di sussidiarietà.
5. Il funzionamento dell'Azienda, ivi compreso il regolamento di organizzazione, le articolazioni territoriali e le competenze degli organi di cui all'articolo 20 sono disciplinati dallo statuto interno adottato dal consiglio d'amministrazione.
6. Per la rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio l'Azienda si avvale dell'Avvocatura dello Stato o della competente struttura della Regione Emilia-Romagna.
Art. 20
Organi dell'Azienda
1. Sono organi dell'Azienda:
a) il Presidente;
b) il consiglio d'amministrazione;
c) il collegio dei revisori.
2. Il consiglio d'amministrazione è composto dal Presidente e da cinque consiglieri. Dura in carica fino a sei mesi dopo l'inizio di ogni legislatura regionale. Nelle deliberazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. La Consulta regionale degli studenti, di cui all'articolo 6, elegge al proprio interno un rappresentante nel consiglio di amministrazione dell'Azienda.
4. Il Presidente e i componenti del consiglio d'amministrazione, fatta eccezione per il componente di cui al comma 3, sono nominati dalla Giunta regionale, previa intesa in sede di Conferenza Regione-Università di cui all'articolo 53 della legge regionale n. 6 del 2004, e sono scelti tra persone di comprovata e specifica esperienza tecnico-amministrativa acquisita per aver ricoperto funzioni di amministrazione e direzione presso enti pubblici e strutture private.
5. Il collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 Sito esterno (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili). Dura in carica quattro anni.
6 Il consiglio d'amministrazione nomina il direttore dell'Azienda, i cui compiti sono disciplinati dallo statuto.
Art. 21
Compensi
1. Al Presidente ed agli altri componenti del consiglio d'amministrazione spetta un compenso onnicomprensivo nella misura stabilita dalla normativa regionale in materia di compensi e rimborsi a favore di componenti di organi di enti ed aziende regionali.
2. Il Presidente può conferire ai componenti del consiglio d'amministrazione una specifica delega per la quale è previsto un compenso onnicomprensivo non superiore al 45 per cento di quello previsto per il Presidente stesso.
3. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 88 del 1992 Sito esterno.
4. Ai componenti degli organi dell'Azienda è dovuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del loro mandato.
Art. 22
Approvazione degli atti fondamentali dell'Azienda
1. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti:
a) statuto;
b) regolamento di contabilità e dei contratti;
c) bilancio di previsione annuale, con allegato il bilancio di previsione pluriennale; conto consuntivo annuale; provvedimento di assestamento del bilancio annuale per il recepimento delle chiusure definitive dei conti dell'esercizio precedente;
d) dotazione organica e sue variazioni;
e) alienazione e acquisto di immobili;
f) accensione di mutui e prestiti.
2. La Giunta approva gli atti di cui al comma 1 entro trenta giorni dal ricevimento da parte della direzione generale regionale competente per materia. Tali atti divengono esecutivi se la Giunta non li approva alla scadenza del suddetto termine.
Art. 23
Personale
1. L'Azienda dispone di personale proprio.
2. L'Azienda adotta la dotazione organica e assume e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa di cui all'articolo 4, comma 6, e con le modalità e le procedure previste dalla normativa regionale in materia di personale e nel rispetto della contrattazione collettiva.
Art. 24
Patrimonio
1. L'Azienda dispone di un proprio patrimonio formato da diritti, beni mobili e immobili.
2. Il patrimonio dell'Azienda è costituito, altresì, da beni mobili e immobili derivanti da acquisizioni, donazioni, eredità e legati.
3. Il ricavato della vendita di beni immobili è vincolato al reimpiego per spese in conto capitale.
4. L'Azienda è autorizzata, secondo principi di trasparenza ed imparzialità, a realizzare interventi di natura patrimoniale anche su beni immobiliari di proprietà di terzi, purché l'intervento sia realizzato con vincolo di destinazione del bene ai servizi di cui alla presente legge.
5. L'Azienda determina la durata del vincolo di destinazione di cui al comma 4, prevedendo un limite minimo di dieci anni elevabile, sulla base della natura dell'intervento e dell'importo della spesa.
Art. 25
Mezzi finanziari
1. L'Azienda dispone dei seguenti mezzi finanziari:
a) finanziamento annuo della Regione;
b) finanziamenti derivanti dal gettito della tassa regionale di cui alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 18 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario), destinati all'erogazione delle borse di studio e dei prestiti;
c) finanziamenti nazionali o comunitari vincolati agli interventi e ai servizi di cui alla presente legge;
d) contributi da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali;
e) proventi derivanti dalla prestazione di servizi e da attività ed introiti provenienti a qualunque titolo dalla gestione del proprio patrimonio, nonché proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio stesso;
f) donazioni, eredità, legati;
g) entrate derivanti da mutui e prestiti.
Art. 26
Bilancio
1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio annuale di previsione, di competenza e di cassa, deve presentare il pareggio finanziario. Esso è costituito dallo stato di previsione dell'entrata, da quello della spesa e dal quadro riassuntivo finale e deve essere adottato dal consiglio d'amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.
3. Il bilancio è corredato da un bilancio pluriennale, riferito ad un arco temporale pari a quello del bilancio pluriennale della Regione, e deve essere redatto in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Qualora il bilancio di previsione non sia stato deliberato dal consiglio d'amministrazione entro il 31 dicembre, è autorizzato l'esercizio provvisorio per un massimo di quattro mesi, sulla base dell'ultimo bilancio approvato. L'autorizzazione è limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di spesa previsto da ciascun capitolo, per ciascun mese di esercizio.
5. Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, di cui all'articolo 25 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4), nonché delle spese riferite all'erogazione delle borse di studio e dei prestiti, la gestione dei relativi capitoli è autorizzata senza limitazione.
6. Qualora il bilancio sia stato deliberato dal consiglio d'amministrazione entro il 31 dicembre, ma non ancora approvato dalla Giunta regionale, è autorizzata la gestione provvisoria del bilancio medesimo, limitatamente ad un dodicesimo dello stanziamento di spesa previsto da ciascun capitolo, per ciascun mese di esercizio. Si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui al comma 5.
7. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni normative regionali, nonché le norme e le regole comunitarie e statali applicabili alla Regione in materia di contabilità.
Art. 27
Gestione economica
1. I risultati di gestione sono rilevati mediante l'adozione del rendiconto annuale, costituito dal conto finanziario consuntivo e dal conto del patrimonio.
2. Al conto consuntivo è allegata una relazione che evidenzia i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun programma, servizio ed intervento, in relazione agli obiettivi contenuti nel programma degli interventi e nel bilancio annuale di previsione.
3. Il rendiconto annuale è deliberato dal consiglio d'amministrazione entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui esso si riferisce.
4. Ai fini dell'attività di pianificazione e controllo l'Azienda adotta, inoltre, la contabilità analitica e un sistema di controllo di gestione.
CAPO VII
Disposizioni transitorie e finali
Art. 28
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa conseguiti nel favorire l'accesso agli studi universitari e a percorsi di alta formazione.
2. A tal fine, con cadenza triennale e comunque contestualmente all'approvazione del piano di cui all'articolo 4, comma 1, la Giunta regionale presenta alla commissione assembleare competente una relazione che offra risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quali sono le tipologie dei beneficiari dei diversi interventi di sostegno economico previsti al capo III e in che misura tali interventi rispondono ai bisogni degli studenti, facilitandone l'accesso e la permanenza agli studi;
b) quali iniziative sono state adottate al fine di aumentare la mobilità internazionale di studenti, ricercatori e docenti e quali sono stati i risultati;
c) in che misura i servizi per l'accoglienza, previsti al capo IV, sono stati in grado di soddisfare, in termini di quantità, qualità e costi, gli standard approvati dalla Giunta regionale, nonché le esigenze abitative e di ristorazione degli studenti universitari, e quali sono gli eventuali aspetti da migliorare.
3. Entro due anni dall'approvazione della legge, la Giunta regionale presenta, inoltre, alla commissione assembleare competente una relazione che descrive gli esiti derivanti dall'istituzione dell'Azienda, in termini di miglioramento nell'organizzazione e nella gestione delle risorse.
4. L'Assemblea legislativa, previo esame della commissione assembleare competente, discute le relazioni di cui ai commi 2 e 3.
5. La Commissione assembleare competente, in ordine alle attività di controllo e valutazione previste dal presente articolo, può procedere ad audizioni degli organi consultivi di cui agli articoli 5 e 6 e di altri osservatori qualificati.
6. Per svolgere le attività di controllo e valutazione previste ai commi 1, 2, 3 e 4 sono stanziate adeguate risorse finanziarie.
Art. 29
Disposizioni transitorie
art
1. L'Azienda è costituita a far data dal 1 ottobre 2007. La Giunta regionale, entro il 30 settembre 2007, nomina gli organi dell'Azienda.
2. L'Azienda, entro il 31 ottobre 2007, adotta lo statuto e il regolamento di contabilità e dei contratti e nomina il direttore. L'Azienda, fino al 31 dicembre 2007, per l'espletamento dei propri compiti utilizza, mediante l'istituto dell'avvalimento, le strutture e il personale delle aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma di cui alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 50 (Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio 1991, n. 20).
3. Dal 1 novembre al 31 dicembre 2007 le aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma compiono solo attività rientranti nell'ordinaria amministrazione. Tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possono essere adottati solo previa approvazione dell'Azienda.
4. Le aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma effettuano, per quanto di rispettiva pertinenza, la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi, della consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare, nonché dei rapporti di lavoro in essere. L'atto di ricognizione al 31 dicembre 2007 deve essere deliberato e certificato dall'organo di revisione di ciascuna azienda.
5. Le aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma sono soppresse il 31 dicembre 2007.
6. L'Azienda subentra nella titolarità dei rapporti di lavoro e di tutti i rapporti attivi e passivi, nella proprietà del patrimonio mobiliare e immobiliare delle aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma a decorrere dal 1 gennaio 2008.
7. La durata in carica dei Presidenti delle aziende di Bologna e di Ferrara è prorogata al 31 dicembre 2007.
8. Per la nomina del Presidente e dei componenti del consiglio d'amministrazione dell'Azienda, fatta eccezione per il componente di cui all'articolo 20, comma 3, non trova applicazione, fino al 31 dicembre 2007, il divieto di cumulo di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale).
9. Fino all'approvazione del piano regionale degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 4 continua ad applicarsi il programma regionale per il diritto allo studio universitario relativo agli anni accademici 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009, approvato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 50 del 1996.
Art. 30
1.
Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 18 del 1996 è sostituito dal seguente:
"3. L'ente rimborsa d'ufficio la tassa regionale agli studenti esonerati ai sensi dei commi 1 e 2."
3.
Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 18 del 1996 è sostituito dal seguente:
"1. Entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive l'ente comunica alla Regione:
a) il numero degli idonei nelle graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390 Sito esterno e successive modificazioni, e la spesa complessiva necessaria a darvi copertura;
b) il numero degli esoneri concessi.".
4.
Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 18 del 1996 è sostituito dal seguente:
"2. Entro il termine di cui al comma 1, ove sia stata attivata la delega alla riscossione di cui all'art. 6, l'ente comunica inoltre alla Regione il numero di borse di studio di competenza regionale e di prestiti d'onore che, espletati gli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 8, possono essere assegnati sulla base delle somme trasferite dalle Università ai sensi del comma 4 dello stesso art. 6."
5. I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 10 della legge regionale n. 18 del 1996 sono abrogati.
Art. 31
Abrogazioni
1. La legge regionale n. 50 del 1996 è abrogata a decorrere dal 1 gennaio 2008.
2. La legge regionale 8 settembre 1981 n. 36 (Piano poliennale di finanziamento dell'edilizia finalizzata al diritto allo studio universitario) è abrogata a decorrere dal 1 gennaio 2008.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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