LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15
SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 9
Servizi di accompagnamento
1. Al fine di garantire la piena partecipazione alle attività formative e facilitare la transizione dallo studio al lavoro sono realizzati servizi:
a) di sostegno e assistenza per studenti disabili, diversificati in funzione della disabilità e in raccordo con le competenze di altri soggetti istituzionali;
b) di supporto alla definizione e alla realizzazione di piani individuali di sviluppo formativo e professionale;
c) di promozione e attivazione di esperienze d'incontro con il mondo del lavoro, con particolare riferimento a misure di orientamento;
d) di sostegno alla partecipazione a percorsi accademico-formativi connessi a specifici obiettivi di sviluppo regionale.