LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15
SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
CAPO II
Misure di accompagnamento
Art. 8
Sportello unico per lo studente
1. Lo Sportello unico per lo studente, attivato presso ciascuna sede universitaria centrale o decentrata o sede d'Istituti dell'alta formazione artistica e musicale o di altri Istituti di grado universitario, raccoglie ed integra le informazioni e i servizi offerti dalla pluralità di soggetti pubblici e privati.
2. Lo Sportello unico fornisce:
a) informazioni sulle condizioni e agevolazioni per l'accesso all'offerta formativa di grado universitario e dell'alta formazione, a livello regionale, nazionale e internazionale;
b) facilitazione all'accesso ai dati informativi e ai servizi per il lavoro fruibili sulle reti dedicate a livello regionale, nazionale e internazionale;
c) facilitazione all'accesso alle informazioni e ai servizi per studenti disabili;
d) facilitazione all'accesso alle informazioni e servizi per stranieri;
e) servizi interattivi su rete telematica per l'adempimento delle pratiche amministrativo-contabili necessarie per la fruizione degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge.
Art. 9
Servizi di accompagnamento
1. Al fine di garantire la piena partecipazione alle attività formative e facilitare la transizione dallo studio al lavoro sono realizzati servizi:
a) di sostegno e assistenza per studenti disabili, diversificati in funzione della disabilità e in raccordo con le competenze di altri soggetti istituzionali;
b) di supporto alla definizione e alla realizzazione di piani individuali di sviluppo formativo e professionale;
c) di promozione e attivazione di esperienze d'incontro con il mondo del lavoro, con particolare riferimento a misure di orientamento;
d) di sostegno alla partecipazione a percorsi accademico-formativi connessi a specifici obiettivi di sviluppo regionale.