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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15

SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE

CAPO VII
Disposizioni transitorie e finali
Art. 28

(modificato comma 2 da art. 13 L.R. 18 giugno 2015, n. 6)

Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa conseguiti nel favorire l'accesso agli studi universitari e a percorsi di alta formazione.
2. A tal fine, con cadenza triennale ..., la Giunta regionale presenta alla commissione assembleare competente una relazione che offra risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quali sono le tipologie dei beneficiari dei diversi interventi di sostegno economico previsti al capo III e in che misura tali interventi rispondono ai bisogni degli studenti, facilitandone l'accesso e la permanenza agli studi;
b) quali iniziative sono state adottate al fine di aumentare la mobilità internazionale di studenti, ricercatori e docenti e quali sono stati i risultati;
c) in che misura i servizi per l'accoglienza, previsti al capo IV, sono stati in grado di soddisfare, in termini di quantità, qualità e costi, gli standard approvati dalla Giunta regionale, nonché le esigenze abitative e di ristorazione degli studenti universitari, e quali sono gli eventuali aspetti da migliorare.
3. Entro due anni dall'approvazione della legge, la Giunta regionale presenta, inoltre, alla commissione assembleare competente una relazione che descrive gli esiti derivanti dall'istituzione dell'Azienda, in termini di miglioramento nell'organizzazione e nella gestione delle risorse.
4. L'Assemblea legislativa, previo esame della commissione assembleare competente, discute le relazioni di cui ai commi 2 e 3.
5. La Commissione assembleare competente, in ordine alle attività di controllo e valutazione previste dal presente articolo, può procedere ad audizioni degli organi consultivi di cui agli articoli 5 e 6 e di altri osservatori qualificati.
6. Per svolgere le attività di controllo e valutazione previste ai commi 1, 2, 3 e 4 sono stanziate adeguate risorse finanziarie.
Art. 29
Disposizioni transitorie
1. L'Azienda è costituita a far data dal 1 ottobre 2007. La Giunta regionale, entro il 30 settembre 2007, nomina gli organi dell'Azienda.
2. L'Azienda, entro il 31 ottobre 2007, adotta lo statuto e il regolamento di contabilità e dei contratti e nomina il direttore. L'Azienda, fino al 31 dicembre 2007, per l'espletamento dei propri compiti utilizza, mediante l'istituto dell'avvalimento, le strutture e il personale delle aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma di cui alla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 50 (Disciplina del diritto allo studio universitario. Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio 1991, n. 20).
3. Dal 1 novembre al 31 dicembre 2007 le aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma compiono solo attività rientranti nell'ordinaria amministrazione. Tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possono essere adottati solo previa approvazione dell'Azienda.
4. Le aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma effettuano, per quanto di rispettiva pertinenza, la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi, della consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare, nonché dei rapporti di lavoro in essere. L'atto di ricognizione al 31 dicembre 2007 deve essere deliberato e certificato dall'organo di revisione di ciascuna azienda.
5. Le aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma sono soppresse il 31 dicembre 2007.
6. L'Azienda subentra nella titolarità dei rapporti di lavoro e di tutti i rapporti attivi e passivi, nella proprietà del patrimonio mobiliare e immobiliare delle aziende di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma a decorrere dal 1 gennaio 2008.
7. La durata in carica dei Presidenti delle aziende di Bologna e di Ferrara è prorogata al 31 dicembre 2007.
8. Per la nomina del Presidente e dei componenti del consiglio d'amministrazione dell'Azienda, fatta eccezione per il componente di cui all'articolo 20, comma 3, non trova applicazione, fino al 31 dicembre 2007, il divieto di cumulo di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale).
9. Fino all'approvazione del piano regionale degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 4 continua ad applicarsi il programma regionale per il diritto allo studio universitario relativo agli anni accademici 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009, approvato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 50 del 1996.
Art. 30
1.
Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 18 del 1996 è sostituito dal seguente:
"3. L'ente rimborsa d'ufficio la tassa regionale agli studenti esonerati ai sensi dei commi 1 e 2."
3.
Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 18 del 1996 è sostituito dal seguente:
"1. Entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive l'ente comunica alla Regione:
a) il numero degli idonei nelle graduatorie per l'assegnazione delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390 Sito esterno e successive modificazioni, e la spesa complessiva necessaria a darvi copertura;
b) il numero degli esoneri concessi.".
4.
Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 18 del 1996 è sostituito dal seguente:
"2. Entro il termine di cui al comma 1, ove sia stata attivata la delega alla riscossione di cui all'art. 6, l'ente comunica inoltre alla Regione il numero di borse di studio di competenza regionale e di prestiti d'onore che, espletati gli adempimenti di cui al comma 3 dell'art. 8, possono essere assegnati sulla base delle somme trasferite dalle Università ai sensi del comma 4 dello stesso art. 6."
5. I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 10 della legge regionale n. 18 del 1996 sono abrogati.
Art. 31
Abrogazioni
1. La legge regionale n. 50 del 1996 è abrogata a decorrere dal 1 gennaio 2008.
2. La legge regionale 8 settembre 1981 n. 36 (Piano poliennale di finanziamento dell'edilizia finalizzata al diritto allo studio universitario) è abrogata a decorrere dal 1 gennaio 2008.

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