LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15
SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 20
(sostituiti commi 1 e 5, abrogati commi 2,3,4 e 6 da art. 5 L.R. 18 giugno 2015, n. 6)
Organi dell'Azienda
1. Sono organi dell'Azienda:
a) il Direttore;
b) il comitato;
c) il collegio dei revisori.
2. abrogato.
3. abrogato.
4. abrogato.
5. Il collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri scelti tra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Dura in carica tre anni. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 39 del 2010, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del loro incarico.
6. abrogato.