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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15

SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE

Art. 25

(aggiunto comma 1 bis. da art. 9 L.R. 18 giugno 2015, n. 6 e modificato comma 1, lettera f) da art. 10 L.R. 18 giugno 2015, n. 6)

Mezzi finanziari
1. L'Azienda dispone dei seguenti mezzi finanziari:
a) finanziamento annuo della Regione;
b) finanziamenti derivanti dal gettito della tassa regionale di cui alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 18 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario), destinati all'erogazione delle borse di studio e dei prestiti;
c) finanziamenti nazionali o comunitari vincolati agli interventi e ai servizi di cui alla presente legge;
d) contributi da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali;
e) proventi derivanti dalla prestazione di servizi e da attività ed introiti provenienti a qualunque titolo dalla gestione del proprio patrimonio, nonché proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio stesso;
f) donazioni, eredità, legati alienazioni;
g) entrate derivanti da mutui e prestiti.
1 bis. I risparmi derivanti dall'azione di razionalizzazione della governance di cui agli articoli 20, 20 bis e 20 ter sono utilizzati dall'Azienda per la concessione delle borse di studio.

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