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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15

SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE

Art. 28

(modificato comma 2 da art. 13 L.R. 18 giugno 2015, n. 6)

Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa conseguiti nel favorire l'accesso agli studi universitari e a percorsi di alta formazione.
2. A tal fine, con cadenza triennale ..., la Giunta regionale presenta alla commissione assembleare competente una relazione che offra risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quali sono le tipologie dei beneficiari dei diversi interventi di sostegno economico previsti al capo III e in che misura tali interventi rispondono ai bisogni degli studenti, facilitandone l'accesso e la permanenza agli studi;
b) quali iniziative sono state adottate al fine di aumentare la mobilità internazionale di studenti, ricercatori e docenti e quali sono stati i risultati;
c) in che misura i servizi per l'accoglienza, previsti al capo IV, sono stati in grado di soddisfare, in termini di quantità, qualità e costi, gli standard approvati dalla Giunta regionale, nonché le esigenze abitative e di ristorazione degli studenti universitari, e quali sono gli eventuali aspetti da migliorare.
3. Entro due anni dall'approvazione della legge, la Giunta regionale presenta, inoltre, alla commissione assembleare competente una relazione che descrive gli esiti derivanti dall'istituzione dell'Azienda, in termini di miglioramento nell'organizzazione e nella gestione delle risorse.
4. L'Assemblea legislativa, previo esame della commissione assembleare competente, discute le relazioni di cui ai commi 2 e 3.
5. La Commissione assembleare competente, in ordine alle attività di controllo e valutazione previste dal presente articolo, può procedere ad audizioni degli organi consultivi di cui agli articoli 5 e 6 e di altri osservatori qualificati.
6. Per svolgere le attività di controllo e valutazione previste ai commi 1, 2, 3 e 4 sono stanziate adeguate risorse finanziarie.

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