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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 15

SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE

Art. 6

(modificato comma 6 e aggiunto comma 6 bis. da art. 3 L.R. 18 giugno 2015, n. 6)

Consulta regionale degli studenti
1. Al fine di garantire il coinvolgimento e l'effettiva partecipazione degli studenti alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge, con particolare riguardo alla verifica sull'impatto delle innovazioni introdotte, è istituita la Consulta regionale degli studenti, composta dagli studenti designati, fra i propri componenti, dai Consigli studenteschi delle Università e dagli equivalenti organi di rappresentanza studentesca degli altri Istituti di grado universitario.
2. La Consulta è nominata dal Presidente della Regione ed è composta da ventuno membri: sette dell'Università di Bologna, garantendo un'adeguata rappresentanza dei poli universitari della Romagna, quattro dell'Università di Parma, tre dell'Università di Ferrara, tre dell'Università di Modena e Reggio Emilia, due delle Università di Piacenza, due degli altri Istituti di grado universitario con sede in Emilia-Romagna.
3. I membri della Consulta durano in carica due anni e decadono qualora venga meno il requisito dell'appartenenza a uno degli organismi designanti di cui al comma 1. Possono essere rinnovati una sola volta.
4. Il funzionamento della Consulta è disciplinato da apposito regolamento adottato dalla stessa. La Consulta elegge al proprio interno il Presidente.
5. La Consulta svolge le seguenti funzioni:
a) esprime parere obbligatorio e formula proposte in merito al piano regionale degli interventi e dei servizi di cui all'articolo 4, comma 1;
b) esprime pareri in merito agli atti di cui all'articolo 4, comma 4, lettere a), b) e c);
c) acquisisce dall'Azienda dati e informazioni utili per la formulazione di valutazioni e proposte migliorative della qualità dei servizi offerti.
6. Ai componenti della Consulta è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni in cui vengono espressi i pareri di cui al comma 5, lettere a) e b), il cui importo è stabilito dalla Giunta regionale e comunque nell'ambito dei finanziamenti a tale scopo previsti in sede di approvazione della legge di bilancio regionale. Al Presidente della Consulta è altresì corrisposto da parte dell'Azienda un gettone di presenza per la partecipazione agli incontri del comitato dell'Azienda.
6 bis. Il Presidente della Consulta può essere invitato alle riunioni della Conferenza Regione-Università di cui all'articolo 53 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale, Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università) in cui si trattano le materie di cui alla presente legge.

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