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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 17

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CURA E CONTROLLO DEL TABAGISMO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 112 del 27 luglio 2007

Art. 2
Piano regionale di intervento per la lotta al tabagismo
1. La Regione sostiene gli interventi di prevenzione, di assistenza e supporto alla disassuefazione dal tabagismo di comprovata efficacia, in accordo con le indicazioni delle linee guida internazionali e nazionali e con i metodi della medicina basata sulle evidenze.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, acquisito il parere della competente Commissione assembleare, predispone un piano regionale di intervento triennale (di seguito 'piano di intervento').
3. Il piano di intervento, di cui al comma 2, prevede interventi intersettoriali concernenti:
a) la prevenzione del tabagismo, attraverso la promozione di stili di vita sani e liberi dal fumo nella comunità, con particolare riguardo alle scuole ed ai luoghi di lavoro;
b) l'assistenza ed il supporto alla disassuefazione dal tabagismo, prevedendo l'accesso gratuito ai servizi aziendali per la cura del tabagismo e per smettere di fumare, valorizzando, in particolare, la collaborazione dei medici di medicina generale;
c) il rispetto del divieto di fumare nei luoghi pubblici e di lavoro, prevedendo che, ai fini di tale divieto, si intenda per utente anche il personale dipendente od altrimenti addetto ad attività lavorativa.
4. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria, di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), promuove la definizione di accordi per l'attuazione degli interventi realizzati dalle Aziende Sanitarie regionali, dagli Enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati, in applicazione del piano di intervento di cui al comma 2 del presente articolo.

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