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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 17

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CURA E CONTROLLO DEL TABAGISMO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 112 del 27 luglio 2007

Art. 3
Servizi sanitari, scuole, luoghi di lavoro ed esercizi liberi dal fumo
1. Al fine di tutelare l'igiene ed il decoro dei luoghi adibiti all'erogazione delle prestazioni sanitarie e per garantire la tutela della salute dei pazienti che ad esse accedono, nelle strutture sanitarie il divieto di fumare si applica anche nelle aree aperte immediatamente limitrofe agli accessi ed ai percorsi sanitari, appositamente individuate dai responsabili delle strutture stesse e opportunamente segnalate. Per favorire il rispetto rigoroso del divieto, le Aziende sanitarie realizzano adeguate iniziative informative e formative, affinché il personale sia sensibilizzato a svolgere il ruolo di promotore della salute nei confronti del cittadino utente.
2. La Regione Emilia-Romagna, per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, tramite azioni che valorizzino la coerenza dei comportamenti degli adulti nei contesti pubblici ad alto valore educativo e formativo, promuove la totale assenza di fumo anche nelle scuole, nei luoghi di lavoro e negli esercizi pubblici.
3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, ad esclusione delle Università, al fine di prevenire tra i giovani l'inizio dell'abitudine al fumo e promuovere in modo coerente l'educazione alla salute, anche attraverso il valore dell'esempio, i dirigenti scolastici individuano adeguate azioni informative e educative volte a sensibilizzare gli studenti e il personale docente e non docente, circa l'opportunità di rendere libere dal fumo anche le aree aperte di pertinenza delle scuole stesse.
4. La Regione Emilia-Romagna promuove la totale assenza di fumo negli esercizi di pubblico ristoro, attraverso opportune iniziative informative rivolte agli esercenti ed appositi accordi con le associazioni di categoria, finalizzati a valorizzare tale scelta. Tali iniziative saranno altresì finalizzate a ricercare la collaborazione dei conduttori degli esercizi di pubblico ristoro affinché sensibilizzino gli utenti al rispetto del divieto di fumare.
5. Le Aziende sanitarie programmano appositi interventi di prevenzione del tabagismo nei luoghi di lavoro pubblici e privati, mediante azioni:
a) di tipo informativo ed educativo;
b) di vigilanza e controllo sul rispetto del divieto di fumare sancito dalla legge;
c) di supporto alla disassuefazione mediante l'offerta di programmi per smettere di fumare da realizzare, ove possibile, all'interno degli stessi luoghi di lavoro.
6. Il piano di intervento per la lotta al tabagismo, di cui all'articolo 2, può altresì prevedere:
a) l'attribuzione di premi annuali per gli istituti scolastici che hanno meglio sviluppato il tema della promozione di ambienti scolastici favorevoli alla salute e completamente liberi dal fumo;
b) l'assegnazione annuale di pubblici attestati che valorizzino e premino l'immagine di aziende, comprese le Aziende sanitarie regionali, e di istituti scolastici che si impegnino attivamente per favorire la partecipazione dei loro dipendenti ai programmi per smettere di fumare.

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