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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 17

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CURA E CONTROLLO DEL TABAGISMO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 112 del 27 luglio 2007

Art. 4
Obblighi dei responsabili
1. Nelle strutture pubbliche e private i datori di lavoro, ovvero i responsabili delle strutture stesse, fermo restando l'obbligo di curare l'osservanza del divieto di fumare, così come stabilito dalla normativa statale vigente, sono tenuti ad assicurare il rispetto dei requisiti impiantistici previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (Attuazione dell'art. 51, comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 Sito esterno, come modificato dall'art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306 Sito esterno, in materia di "tutela della salute dei non fumatori") per le eventuali aree riservate ai fumatori.
2. Nei luoghi di lavoro pubblici e privati i datori di lavoro, come definiti nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 Sito esterno (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), oltre ai compiti di cui al comma 1 del presente articolo, devono:
a) fornire una adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del tabagismo adottate nel luogo di lavoro e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi del medico competente e del servizio di prevenzione e protezione, ove previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994 Sito esterno;
b) consultare preventivamente e tempestivamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ove previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994 Sito esterno, in merito alle misure da adottare per l'applicazione della presente legge.

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