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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 17

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CURA E CONTROLLO DEL TABAGISMO

BOLLETTINO UFFICIALE n. 112 del 27 luglio 2007

Art. 6
Sanzioni
1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 Sito esterno (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), fatte salve le eventuali variazioni degli importi stabiliti dalla legge dello Stato. In particolare, si applicano le seguenti sanzioni:
a) da Euro 27,50 a Euro 275,00 in caso di violazione del divieto di fumare. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza od in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età;
b) da Euro 220,00 a Euro 2.200,00 per coloro che contravvengono all'obbligo dei responsabili di curare l'osservanza del divieto di fumare, così come stabilito dalla normativa statale vigente;
c) le somme previste alla lettera b) sono aumentate della metà per coloro che contravvengono all'obbligo di assicurare il mantenimento dei requisiti impiantistici previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 per le eventuali aree riservate ai fumatori.
2. La disciplina del procedimento relativo alla contestazione ed alla notificazione delle violazioni, al pagamento in misura ridotta, all'obbligo del rapporto, all'invio di scritti difensivi ed all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione è attuata nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), nonché dall'Accordo 16 dicembre 2004 (Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della L. 16 gennaio 2003, n. 3 Sito esterno "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione).
3. In caso di mancato pagamento della sanzione, l'autorità competente a ricevere il rapporto è il Sindaco del Comune nel quale sono avvenute le violazioni delle disposizioni previste dalla presente legge, il quale individua l'autorità competente ad emanare l'ordinanza-ingiunzione e ad irrogare le sanzioni.
4. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, fermo restando quanto disciplinato dall'articolo 1, commi 190 e 191 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2005"), sono attribuiti alle Aziende Unità sanitarie locali territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della legge regionale n. 21 del 1984. Con cadenza annuale le Aziende Unità sanitarie locali devolvono, fornendo il relativo rendiconto, una percentuale pari al trenta per cento dei proventi ai Comuni nel cui territorio sono state accertate e contestate le violazioni alla presente legge.
5. Con apposito provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono individuate le modalità di raccordo tra Aziende Unità sanitarie locali e Comuni in merito alle procedure relative all'applicazione del presente articolo.

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