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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 17

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CURA E CONTROLLO DEL TABAGISMO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 maggio 2016, n. 9

Art. 2

(sostituito comma 4 da art. 46 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Piano regionale di intervento per la lotta al tabagismo
1. La Regione sostiene gli interventi di prevenzione, di assistenza e supporto alla disassuefazione dal tabagismo di comprovata efficacia, in accordo con le indicazioni delle linee guida internazionali e nazionali e con i metodi della medicina basata sulle evidenze.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, acquisito il parere della competente Commissione assembleare, predispone un piano regionale di intervento triennale (di seguito 'piano di intervento').
3. Il piano di intervento, di cui al comma 2, prevede interventi intersettoriali concernenti:
a) la prevenzione del tabagismo, attraverso la promozione di stili di vita sani e liberi dal fumo nella comunità, con particolare riguardo alle scuole ed ai luoghi di lavoro;
b) l'assistenza ed il supporto alla disassuefazione dal tabagismo, prevedendo l'accesso gratuito ai servizi aziendali per la cura del tabagismo e per smettere di fumare, valorizzando, in particolare, la collaborazione dei medici di medicina generale;
c) il rispetto del divieto di fumare nei luoghi pubblici e di lavoro, prevedendo che, ai fini di tale divieto, si intenda per utente anche il personale dipendente od altrimenti addetto ad attività lavorativa.
4. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria, di cui all'articolo 60 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), promuove la definizione di accordi per l'attuazione degli interventi realizzati dalle Aziende sanitarie regionali, dagli Enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati, in applicazione del piano di intervento di cui al comma 2 del presente articolo.

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