Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 17

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CURA E CONTROLLO DEL TABAGISMO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 maggio 2016, n. 9

L.R. 22 ottobre 2018, n. 14

Art. 6

(sostituito comma 3, modificato comma 4 e aggiunto comma 4 bis da art. 49 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)

Sanzioni
1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nella presente legge, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 Sito esterno (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), fatte salve le eventuali variazioni degli importi stabiliti dalla legge dello Stato. In particolare, si applicano le seguenti sanzioni:
a) da Euro 27,50 a Euro 275,00 in caso di violazione del divieto di fumare. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza od in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età;
b) da Euro 220,00 a Euro 2.200,00 per coloro che contravvengono all'obbligo dei responsabili di curare l'osservanza del divieto di fumare, così come stabilito dalla normativa statale vigente;
c) le somme previste alla lettera b) sono aumentate della metà per coloro che contravvengono all'obbligo di assicurare il mantenimento dei requisiti impiantistici previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 per le eventuali aree riservate ai fumatori.
2. La disciplina del procedimento relativo alla contestazione ed alla notificazione delle violazioni, al pagamento in misura ridotta, all'obbligo del rapporto, all'invio di scritti difensivi ed all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione è attuata nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), nonché dall'Accordo 16 dicembre 2004 (Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della L. 16 gennaio 2003, n. 3 Sito esterno "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione).
3. In caso di mancato pagamento della sanzione, l'autorità competente a ricevere il rapporto, ad emanare l'ordinanza-ingiunzione e ad irrogare le sanzioni è l'Azienda Unità sanitaria locale del luogo nel quale sono avvenute le violazioni delle disposizioni previste dalla presente legge.
4. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, fermo restando quanto disciplinato dall'articolo 1, commi 190 e 191 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2005"), sono attribuiti alle Aziende Unità sanitarie locali territorialmente competenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 bis, della legge regionale n. 21 del 1984. Con cadenza annuale le Aziende Unità sanitarie locali devolvono, fornendo il relativo rendiconto, una percentuale pari al trenta per cento dei proventi ai Comuni nel cui territorio sono state accertate e contestate le violazioni alla presente legge.
4 bis. In coerenza con le disposizioni previste al comma 2, per le fattispecie di cui all'articolo 51, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 3 del 2003 Sito esterno, qualora le infrazioni siano accertate dagli organi di polizia locale o dal personale delle Aziende Unità sanitarie locali, si applica la disciplina sul pagamento delle sanzioni e sulla devoluzione dei proventi di cui ai commi 3 e 4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 Sito esterno (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 Sito esterno, sul divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche, nonché le disposizioni sulla devoluzione dei proventi delle relative sanzioni amministrative di cui al comma 4 del medesimo articolo.
5. Con apposito provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono individuate le modalità di raccordo tra Aziende Unità sanitarie locali e Comuni in merito alle procedure relative all'applicazione del presente articolo.

Espandi Indice