Storia delle modifiche apportate da :
| Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
| 1. | ![]() | 30/05/2016 | |
| 2. | ![]() | 27/07/2007 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 22/10/2018
LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 17
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CURA E CONTROLLO DEL TABAGISMO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
BOLLETTINO UFFICIALE n. 332 del 22 ottobre 2018
Art. 5
Vigilanza e applicazione delle sanzioni
1.
Fermi restando gli obblighi dei responsabili previsti all'articolo 4 e la competenza degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle guardie giurate, espressamente adibite a tale servizio, ad accertare e contestare gli illeciti amministrativi, le funzioni inerenti la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni relative alla violazione delle norme previste dalla presente legge, sono esercitate dai Comuni e dalle Aziende Unità sanitarie locali.


