LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 17
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CURA E CONTROLLO DEL TABAGISMO
Art. 4
(sostituito comma 2 da art. 48 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)
Obblighi dei responsabili
1. Nelle strutture pubbliche e private i datori di lavoro, ovvero i responsabili delle strutture stesse, fermo restando l'obbligo di curare l'osservanza del divieto di fumare, così come stabilito dalla normativa statale vigente, sono tenuti ad assicurare il rispetto dei requisiti impiantistici previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (Attuazione dell'art. 51, comma 2 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 , come modificato dall'art. 7 della Legge 21 ottobre 2003, n. 306 , in materia di "tutela della salute dei non fumatori") per le eventuali aree riservate ai fumatori.
2. Nei luoghi di lavoro pubblici e privati i datori di lavoro, come definiti nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), oltre ai compiti di cui al comma 1 del presente articolo, devono:
a) fornire un'adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del tabagismo adottate nel luogo di lavoro e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi del medico competente e del servizio di prevenzione e protezione, ove previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 ;
b) consultare preventivamente e tempestivamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ove previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 , in merito alle misure da adottare per l'applicazione della presente legge.