Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 2

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1998, N. 7 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28)

Legge di pura modifica della L.R. 9 agosto 1993, n. 28)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2007 n. 13

Art. 1
1.
L'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e commercializzazione turistica - abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28) è sostituito dal seguente:
"Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica della Regione Emilia-Romagna e definisce l'attività della Regione e l'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali territoriali e agli altri organismi interessati allo sviluppo del turismo nel rispetto dei principi di:
a) sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione Sito esterno;
b) integrazione tra i diversi livelli di governo garantendo necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e di concertazione;
c) completezza, omogeneità delle funzioni, unicità della responsabilità amministrativa."

Note del Redattore:

(Ai sensi del comma 1 dell' art. 15 bis L.R. 26 luglio 2007 n. 13 la Giunta regionale può attuare disposizioni di cui al presente articolo anche nelle more dell'approvazione del programma poliennale.)

Espandi Indice