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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 2

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1998, N. 7 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28)

Legge di pura modifica della L.R. 9 agosto 1993, n. 28)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2007 n. 13

Art. 13
Inserimento dell'articolo 13 bis nella legge regionale n. 7 del 1998
1.
Dopo l'articolo 13 della legge regionale n. 7 del 1998 è inserito il seguente:
"Art. 13 bis
Sistemi turistici locali
1. Le Province promuovono, anche in accordo tra loro, i STL attraverso forme di concertazione con gli enti locali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con altri soggetti pubblici e privati interessati.
2. Per STL si intendono le aggregazioni rappresentative dei soggetti pubblici e privati che operano per lo sviluppo dell'economia turistica, attraverso la realizzazione d'iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche dei contesti di appartenenza e di qualificazione e innovazione dei prodotti e dei servizi turistici del territorio e del sistema integrato di offerta turistica. I STL operano nell'ambito di contesti turistici omogenei comprendenti territori caratterizzati dall'offerta integrata di località turistiche, beni culturali ed ambientali, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, e dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.
3. La Regione riconosce i STL, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge 29 marzo 2001, n. 135 Sito esterno (Riforma della legislazione nazionale del turismo), ed ai fini dell'ammissione ai cofinanziamenti regionali previsti dall'articolo 7, comma 3, lettera b).
4. I STL devono consentire di partecipare su base volontaria a tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'atto costitutivo e definiti sulla base dei criteri per l'ammissione ai cofinanziamenti regionali.
5. I criteri e le modalità per il cofinanziamento regionale delle iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche del STL di appartenenza sono stabiliti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente commissione assembleare, nell'ambito delle disposizioni previste dall'articolo 5, comma 4, lettera d)."

Note del Redattore:

(Ai sensi del comma 1 dell' art. 15 bis L.R. 26 luglio 2007 n. 13 la Giunta regionale può attuare disposizioni di cui al presente articolo anche nelle more dell'approvazione del programma poliennale.)

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