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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 2

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1998, N. 7 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28)

Legge di pura modifica della L.R. 9 agosto 1993, n. 28)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2007 n. 13

Art. 8
1.
L'articolo 8 della legge regionale n. 7 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 8
Il Comitato di concertazione turistica
1. E' istituito il Comitato di concertazione turistica, di seguito denominato CCT, con la partecipazione dei soggetti istituzionali e rappresentativi pubblici e privati del settore turistico dell'Emilia-Romagna. Il CCT svolge funzioni di concertazione delle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di promozione e commercializzazione turistica.
2. Il CCT, in particolare:
a) formula alla Giunta regionale proposte relative:
1) al programma poliennale degli interventi di promozione e commercializzazione turistica;
2) all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4;
3) ai temi per gli studi e le ricerche dell'Osservatorio turistico regionale;
4) ai temi della qualità e della valorizzazione del lavoro del settore e alla qualità dell'offerta formativa professionale;
b) esprime alla Giunta regionale pareri in ordine:
1) ai progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali di APT Servizi;
2) ai progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano delle unioni di prodotto;
3) alle modalità di sostegno alle iniziative di promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzata dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto;
4) all'analisi e valutazioni dei risultati raggiunti con l'attuazione dei progetti e delle iniziative di cui all'articolo 5, comma 3."

Note del Redattore:

(Ai sensi del comma 1 dell' art. 15 bis L.R. 26 luglio 2007 n. 13 la Giunta regionale può attuare disposizioni di cui al presente articolo anche nelle more dell'approvazione del programma poliennale.)

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