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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale06/03/2007

Data di pubblicazione della legge modificante : 26/07/2007

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 06 marzo 2007, n. 2

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 4 MARZO 1998, N. 7 (ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA - ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 5 DICEMBRE 1996, N. 47, 20 MAGGIO 1994, N. 22, 25 OTTOBRE 1993, N. 35 E PARZIALE ABROGAZIONE DELLA L.R. 9 AGOSTO 1993, N. 28)

Legge di pura modifica della L.R. 9 agosto 1993, n. 28)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2007 n. 13

Art. 5
1.
L'articolo 5 della legge regionale n. 7 del 1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 5(1)
Programmazione regionale
1. La programmazione regionale per la promozione e la commercializzazione turistica è definita dal programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica.
2. Il programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica è approvato dall'Assemblea legislativa ed indica, in particolare, il quadro di riferimento della promozione e commercializzazione turistica in Italia e all'estero, nel quale si collocano gli obiettivi degli interventi regionali.
3. Gli obiettivi del programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica si realizzano annualmente attraverso:
a) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali di APT Servizi;
b) l'attuazione dei progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per il mercato italiano delle unioni di prodotto;
c) il sostegno alle iniziative di promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto;
d) l'attuazione dei programmi turistici di promozione locale delle Province.
4. La Giunta regionale approva:
a) le modalità, le procedure e i termini relativi ai progetti di cui al comma 3, lettera a);
b) le modalità, le procedure e i termini relativi ai progetti di cui al comma 3, lettera b), nonché i limiti delle quote regionali di cofinanziamento e gli eventuali incrementi di tali limiti per i progetti relativi a comparti e prodotti turistici d'interesse regionale economicamente più deboli;
c) i criteri e i limiti per il cofinanziamento, anche in forma di co-marketing, delle singole attività, le priorità e le tipologie dei soggetti beneficiari di cui al comma 3, lettera c);
d) le modalità, le procedure e i termini relativi ai programmi di cui al comma 3, lettera d)."

Note del Redattore:

(Ai sensi del comma 1 dell' art. 15 bis L.R. 26 luglio 2007 n. 13 la Giunta regionale può attuare disposizioni di cui al presente articolo anche nelle more dell'approvazione del programma poliennale.)

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