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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 20

RIORDINO DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REGIONALI. PARTECIPAZIONE ALLE SOCIETA' CERMET SOCIETA' CONS. A R.L. E NUOVAQUASCO SOCIETA' CONS. A R.L.

BOLLETTINO UFFICIALE n. 112 del 27 luglio 2007

Art. 5
Attività della Società
1. La Giunta regionale svolge le funzioni di osservazione e monitoraggio e sostiene la qualificazione della domanda e dell'offerta nel campo degli appalti, secondo quanto previsto dall'articolo 4, tramite la stipula di apposita convenzione nella quale è indicato il programma delle attività affidate dalla Regione alla Società NuovaQuasco. La convenzione disciplina:
a) le modalità e le procedure di conferimento alla Società dei finanziamenti connessi alle attività di cui al presente articolo, nell'ambito delle disponibilità finanziarie autorizzate dal bilancio regionale;
b) il sistema di rendicontazione e di analisi di risultato delle attività svolte;
c) le verifiche che la Regione può svolgere in corso d'opera e a consuntivo.
2. La Giunta regionale approva, entro il 31 dicembre, il programma annuale di attività che la società presenta entro il 31 ottobre di ogni anno, con relativo piano finanziario, in attuazione di quanto indicato al comma 1. In allegato al programma annuale di attività sono riportate tutte le iniziative della Società prestate in favore degli altri enti partecipanti o degli enti affidanti.
3. Il programma annualmente approvato può essere integrato o variato dalla Giunta regionale, in accordo con la Società.
4. La Giunta regionale presenta una relazione annuale all'Assemblea legislativa sull'attività svolta dalla Società.

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