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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 20

RIORDINO DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REGIONALI. PARTECIPAZIONE ALLE SOCIETA' CERMET SOCIETA' CONS. A R.L. E NUOVAQUASCO SOCIETA' CONS. A R.L.

BOLLETTINO UFFICIALE n. 112 del 27 luglio 2007

Art. 6
Organi sociali
1. Lo statuto deve prevedere quali organi sociali:
a) l'assemblea dei soci;
b) l'organo amministrativo;
c) il revisore unico dei conti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2477, comma secondo, del codice civile.
2. La Regione nomina l'amministratore unico ovvero il presidente e la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, qualora questo sia previsto dallo statuto, e il revisore unico dei conti o la maggioranza del collegio di revisione contabile. Il consiglio di amministrazione, ove previsto, deve essere composto da non più di tre componenti, compreso il presidente. Il consiglio di amministrazione può delegare ad un suo componente parte dei propri poteri, con esclusione delle attribuzioni indicate negli articoli 2423, 2443, 2446 e 2447 del codice civile.
3. L'organo amministrativo può determinare la nomina di un direttore della Società.

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