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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2007, n. 20

RIORDINO DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REGIONALI. PARTECIPAZIONE ALLE SOCIETA' CERMET SOCIETA' CONS. A R.L. E NUOVAQUASCO SOCIETA' CONS. A R.L.

BOLLETTINO UFFICIALE n. 112 del 27 luglio 2007

CAPO III
Norme comuni
Art. 7
Bilanci delle Società
1. Il bilancio di esercizio delle Società di cui alla presente legge, corredato dalle relazioni dell'organo amministrativo e di quello di revisione, nonché dal verbale di approvazione dell'assemblea dei soci dovrà essere inviato, non appena pubblicato ai sensi dell'articolo 2435 del codice civile, alla Giunta regionale.
Art. 8
Esercizio dei diritti inerenti alla qualità di socio
1. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere, anche attraverso suo delegato, tutti gli atti necessari all'esercizio della qualità di socio nelle Società CERMET e NuovaQuasco.
Art. 9
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 3 la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, la cui copertura è garantita dai fondi a tale scopo specifico accantonati, nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.2.29100 e al capitolo 86350, voce n. 16 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese correnti", elenco n. 2 del bilancio regionale per l'esercizio 2007.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto al comma 1 dell'articolo 5, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposita unità previsionale di base e appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge regionale di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale n. 40 del 2001.

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